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Ordinanza — n. 32896/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for procedural nullity regarding mandatory translation of justice collaborator. The court ruled that the defense's request for translation was not untimely but rather a fundamental defect requiring a new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and remanded the case for a new trial due to a procedural nullity. The appellant argued that the lower court incorrectly rejected his request for translation because it was deemed untimely, claiming he could not attend due to his status as a justice collaborator dependent on protective services. The court held that the failure to arrange translation for a justice collaborator constitutes an absolute nullity, as such individuals cannot move autonomously and require mandatory translation to ensure their safety, thereby invalidating the original proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 178, 179, 420-ter c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.: The failure to provide translation for a justice collaborator constitutes an absolute nullity requiring a new trial, as their inability to move autonomously makes their presence contingent on protective services.

Parole chiave

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justice collaborator procedural nullity mandatory translation absolute nullity protection services remand for new trial procedural defect ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 178 c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
Art. 420-ter c.p.p.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 336 cod. pen
Sostiene la difesa che, essendo venuta meno già in primo grado l'imputazione di cui all'art. 336 cod. pen., contestato al capo A), sarebbe venuta meno anche la contestata aggravante teleologica e, con essa, l'aggravante di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44319 del 15/06/2021
Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021
È noto, infatti, che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliarì integra un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice di rinviare a una nuova udienza e disporne la traduzione (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep.
Sez. 5, n. 37658 del 20 novembre 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ROMANO ANDREA, nato a Brindisi 1'11 giugno 1986; avverso la sentenza del 23 maggio 2022 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. Giancarlo Raco, nell'interesse del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 maggio 2022, la Corte d'appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Cosenza, ha ritenuto Andrea Romano responsabile del reato di cui agli artt. 582 e 585, in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., per aver cagionato a Giovanni Errico, assistente di polizia giudiziaria, lesioni personali giudicate guaribili in giorni quindici.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato articolando tre motivi di censura, tutti formulati sotto i profili della violazione di legge, del vizio di motivazione e il primo anche per inosservanza di norma processuale. 2,1. Quest'ultimo, in particolare, deduce la violazione degli artt. 178, 179 e 420-ter cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di rinvio formulata la difesa perché ritenuta intempestiva. Precisa la difesa che l'istanza era stata formulata il 16 maggio 2022 in relazione all'udienza del 23 maggio successivo ed era dovuta all'impossibilità di organizzare la traduzione del ricorrente o il collegamento in video conferenza divenuto necessario in ragione della sopravvenuta collaborazione dello stesso.

Cosicché la mancata presenza all'udienza prefissata non poteva essere a lui ascrivibile, posto che la sua condizione di collaboratore lo avrebbe reso dipendente dal servizio centrale di protezione, deputato ad organizzare il relativo trasferimento. 2.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 582, 585 e 576 nella parte in cui la sentenza gravata non avrebbe prosciolto l'imputato per difetto di querela. Sostiene la difesa che, essendo venuta meno già in primo grado l'imputazione di cui all'art. 336 cod. pen., contestato al capo A), sarebbe venuta meno anche la contestata aggravante teleologica e, con essa, l'aggravante di cui all'art. 576, da ritenersi assorbita nella prima.

Residuerebbe, quindi, esclusivamente il reato di lesioni personali semplici, procedibili a querela di parte, pacificamente non proposta. 2.3. Il terzo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce che il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione su quali fossero stati i criteri applicati nella commisurazione della pena finale, omettendo di valutare compiutamente la condotta tenuta dal collaboratore prima e durante il processo e limitandosi a mere di formule di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato. Il ricorrente, con istanza presentata il 16 maggio 2022, chiedeva il rinvio dell'udienza del 23 maggio successivo, segnalando il sopravvenuto status di collaboratore di giustizia e deducendo, conseguentemente, l'impossibilità, per il servizio centrale di protezione, di organizzare la sua traduzione o il collegamento in videoconferenza. A fronte di ciò, la Corte territoriale si è limitata a dedurre l'intempestività dell'istanza. Ma non ha tenuto conto di come l'omessa attivazione, da parte del Servizio Centrale di protezione, del servizio di accompagnamento dell'imputato sottoposto a programma di protezione che abbia manifestato (anche per facta concludentia) la volontà di partecipare all'udienza configura una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ,..trattandosi di misura necessaria a garantire la sicurezza degli spostamenti e l'incolumità del soggetto protetto (Sez. 2, n. 44319 del 15/06/2021, Rv. 282352).

È noto, infatti, che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliarì integra un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice di rinviare a una nuova udienza e disporne la traduzione (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282806). Siffatto principio si pone in continuità con quanto ritenuto in precedenti pronunce (ex multis: Sez. 5, n, 37658 del 20 novembre 2020, Rv 280139), secondo cui non può celebrarsi il giudizio in assenza anche quando risulti che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Il principio può estendersi al collaboratore di giustizia, atteso che anchregli, al pari del detenuto o del soggetto sottoposto a misure limitative della libertà, non può muoversi autonomamente, pena l'esposizione a pericolo della sua incolumità (ibidem). L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento di tutti gli altri. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione