Sentenza — n. 32649/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 12 dicembre 2022 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, presentata da Gerardo Rago, legale rappresentante della società RL Automatic Industrial System srl, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno in data 15 novembre 2022. Il Rago (unitamente ad altri due soggetti) è indagato per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11 e 623 cod. pen. per aver impiegato, a proprio profitto, segreti commerciali della Selematic s.p.a. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal Rago evidenziando che i beni sottoposti a sequestro sono di proprietà della società RL Automatic Industrial System srl, di cui l'indagato è legale rappresentante. Solo la società, quale soggetto terzo interessato, è legittimata a chiedere la restituzione dei beni sottoposti alla misura del sequestro, sicché l'istanza di riesame avrebbe dovuto essere presentata dal difensore munito di procura speciale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32649/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha omesso ogni valutazione circa l'esistenza di elementi che legittimino l'indagato a proporre la richiesta di riesame, limitandosi a richiamare la mancanza della proprietà formale dei beni sottratti e l'inesistenza di un qualunque diritto di godimento o di garanzia di tipo personale o reale. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlato vizio motivazionale in ordine alla legittimazione dell'indagato formalmente non proprietario dei beni a proporre istanza di riesame, individuabile nell'interesse concreto ed attuale alla rimozione degli effetti del provvedimento ablativo ritenuto illegittimo.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGO GERARDO, nato a Pontecagnano Faano (SA) il 8 maggio 1966, legale rappresentante della RL AUTOMATIC INDUSTRIAL SYSTEM SRL avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del Tribunale del riesame di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Perla Lori, la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Annunziata, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, presentata da Gerardo Rago, legale rappresentante della società RL Automatic Industrial System srl, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno in data 15 novembre 2022. Il Rago (unitamente ad altri due soggetti) è indagato per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 11 e 623 cod. pen. per aver impiegato, a proprio profitto, segreti commerciali della Selematic s.p.a. Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta dal Rago evidenziando che i beni sottoposti a sequestro sono di proprietà della società RL Automatic Industrial System srl, di cui l'indagato è legale rappresentante. Solo la società, quale soggetto terzo interessato, è legittimata a chiedere la restituzione dei beni sottoposti alla misura del sequestro, sicché l'istanza di riesame avrebbe dovuto essere presentata dal difensore munito di procura speciale.
2. Avverso la suindicata ordinanza, propone ricorso l'avv. Giuseppe Annunziata, in qualità di difensore (giusta nomina allegata all'atto di ricorso) di Gerardo Rago, legale rappresentante della RI Automatic Industrial System srl 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge con riferimento alla legittimazione dell'indagato formalmente non proprietario dei beni a proporre istanza di riesame e mancanza della motivazione con riferimento all'esclusione della sua legittimazione astratta ad impugnare. Assume il ricorrente che la richiesta di riesame era stata avanzata per conto dell'indagato e non nell'interesse della società proprietaria dei beni, di cui il Rago era legale rappresentante.
Il Tribunale ha omesso ogni valutazione circa l'esistenza di elementi che legittimino l'indagato a proporre la richiesta di riesame, limitandosi a richiamare la mancanza della proprietà formale dei beni sottratti e l'inesistenza di un qualunque diritto di godimento o di garanzia di tipo personale o reale. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlato vizio motivazionale in ordine alla legittimazione dell'indagato formalmente non proprietario dei beni a proporre istanza di riesame, individuabile nell'interesse concreto ed attuale alla rimozione degli effetti del provvedimento ablativo ritenuto illegittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.
2. Va premesso che, come risulta dagli atti, l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio è stata proposta, nell'interesse dell'indagato Gerardo Rago, deducendo due motivi di censura afferenti alla mancanza della motivazione del disposto sequestro in ordine al legame tra la res sequestrata e l'ipotesi di reato, nonché alla violazione dei presupposti di proporzionalità ed adeguatezza.3. In ragione dei motivi dedotti con l'istanza di riesame, il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente la legittimazione dell'indagato Rago, in quanto non avente diritto alla restituzione del bene.
Invero, così come condivisibilmente già affermato da questa Corte, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Rv. 277314 - 01; in senso conforme Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017 -dep. 20/02/2018- Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402).
Non ignora questo Collegio l'orientamento interpretativo secondo il quale la richiesta di riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse laddove il bene in sequestro sia stato restituito (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 253251; Sez. 2, n. 32881 del 05/07/2007, Sandalj, Rv. 237763; Sez. 2, Sentenza n. 34517 del 15/05/2019, Rv. 277029). Va, tuttavia, sottolineato come i casi trattati nelle pronunzie che hanno affermato i suddetti principi riguardano il sequestro di cose pertinenti al reato, in relazione al quale è stata posta la questione della tutela della disponibilità patrimoniale dei beni e non della posizione dell'indagato rispetto alla funzione probatoria della misura cautelare.
Relativamente a questo aspetto, assume invece rilevanza per l'indagato la possibilità di far valere l'illegittimità del provvedimento acquisitivo di un elemento di prova a suo carico; tanto dando luogo ad un diritto di difesa che non può trovare espressione procedimentale se non nell'impugnazione del provvedimento di sequestro, alla quale pertanto l'indagato ha indubbio interesse. Pertanto, nella specie il Rago aveva interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro nella sua posizione di indagato, rimanendo superate le questioni sulla legittimazione del predetto ad impugnare in nome della società proprietaria dei beni sequestrati.
Invero, va ribadito che l'interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dalla possibilità di ottenere la restituzione delle cose sequestrate, in quanto gli deve essere riconosciuto il diritto di chiedere la rimozione degli effetti del provvedimento ablativo, anche al solo fine di evitare che i beni sottoposti a sequestro entrino a far parte del materiale probatorio utilizzabile a suo carico.
4. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. PQM annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nu