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Sentenza — n. 32648/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32648/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore dell'indagato, avv. Cesare Badolato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 28 settembre 2022 con la quale il Tribunale della Libertà di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di hard disk, telefono cellulare e notebook emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Cosenza nei confronti di Davide Francesco Noviello, indagato in ordine ai delitti di diffamazione e di atti persecutori.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32648/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A sostegno delle argomentazioni, il ricorrente ha citato decisioni della giurisprudenza di legittimità che, invero, riguardano il sequestro probatorio, là dove, nel caso di specie, si verte in tema di sequestro preventivo.

Parole chiave

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sequestro di dati informatici documenti sequestrati accesso dei giornalisti agli atti abuso di un impianto per l'elaborazione di dati reati contro la sfera personale riservata prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
Tanto premesso, deve essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Noviello Davide Francesco, nato in Svizzera il 24/03/1972 avverso l'ordinanza emessa il 28/09/2022 dal Tribunale della Libertà di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore dell'indagato, avv. Cesare Badolato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 28 settembre 2022 con la quale il Tribunale della Libertà di Cosenza ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di hard disk, telefono cellulare e notebook emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Cosenza nei confronti di Davide Francesco Noviello, indagato in ordine ai delitti di diffamazione e di atti persecutori.

2. La difesa articola le censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 125, 192 e 321 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con cui, per un verso, lamenta che il giudice del riesame ha ravvisato il periculum in mora nella possibile obliterazione o divulgazione dei dati informatici contenuti nei dispositivi sequestrati, senza considerare che le apparecchiature sottoposte a vincolo cautelare non rappresentano il corpo di reato, ma sono semplici strumenti attraverso i quali leggere i file incriminati, sicché solo questi ultimi avrebbero potuto essere sottoposti a sequestro, e, per altro verso, sollecita la restituzione delle apparecchiature in quanto essenziali all'attività di fotografo svolta dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. A sostegno delle argomentazioni, il ricorrente ha citato decisioni della giurisprudenza di legittimità che, invero, riguardano il sequestro probatorio, là dove, nel caso di specie, si verte in tema di sequestro preventivo.

3. Tanto premesso, deve essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tale vizio ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o, comunque, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza inidonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

4. Nella specie non ricorre né un' ipotesi di violazione di legge, né un'ipotesi di motivazione apparente. I giudici della cautela, per quel che qui rileva, hanno valutato sia la non praticabilità della restituzione al Noviello dei beni sottoposti a vincolo cautelare, in ragione di una possibile .9( obliterazione dei dati informatici contenuti nei dispositivi, sia la permanenza del pericolo di reiterazione da parte dell'indagato di condotte penalmente rilevanti, in ragione della pertinenzialità e strumentalità dei beni in sequestro alla commissione di reati della stessa natura di quelli a lui addebitati. Sono queste argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a una sterile critica dell'ordinanza in verifica.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle