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Ordinanza — n. 32646/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for exceeding admissible complaint limits regarding motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints exceeded the statutory limits for challenging plea bargain sentences. While the appellant argued for broader review of the court's reasoning, the court held that only specific issues regarding the parties' intent, prosecutor consent, and the judgment's content are permissible. Consequently, generic grievances about the lack of motivation were rejected as they did not fall within the narrow scope of admissible objections.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In the absence of explicit statutory limits for appeals against plea bargain sentences, such limits must be derived interpretatively from the norm and the system of appeals, restricting complaints to the formation of the party's will, prosecutor consent, and the judgment's content.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissible complaints motivation review procedural limits criminal procedure code sanzioni penali pene condizionali altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p
art. 129 cod. proc. pen
Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARZAGHI PIETRO nato a BIELLA il 15/05/1965 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/ste le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO udito il d nsore Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha applicato alli imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'ad 599 bis cpp per più delitti di furto in abitazione' 1/ nuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizi motivazionali quanto alla responsabilità del ricorrente) (ritenuto che questa Corte ha più volte affermato il principio che, in assenza di una espressa disposizione che stabilisca i limiti del ricorso in cassazione della sentenza di accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p., come invece previsto per il patteggiamento dall'ad 448, comma 2-bis c.p.p., tali limiti debbano ricavarsi in via interpretativa alla luce della norma in parola e del sistema delle impugnazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono - ovviamente - inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, sempre che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102)! osservato che alla luce dei suddetti principi il ricorso, che ha proposto doglianze esorbitanti dai suindicati limiti, poiché le censure presentate si limitano a dedurre genericamente vizi di motivazione e pertanto deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende, PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ss 1aria Vessichelli / r7 CORTE DI CASSAZ