Cassation court dismisses appeal against GIP order reopening investigations, citing mandatory appeal rules and lack of defense argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The GIP had rejected the prosecutor's request to reopen investigations for offenses under Articles 614 and 392 of the Penal Code, with the current appellant listed as the victim. The court ruled that such investigative reopening orders are final and unappealable due to the mandatory nature of appeal mechanisms, noting the defense failed to argue otherwise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, comma 3 c.p.p.; Art. 414 c.p.p.: The order by the judge for preliminary investigations authorizing the prosecutor to reopen investigations following an acquittal is final and unappealable due to the principle of taxativity of appeal means.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA eh- peo-u,c, sul ricorso proposto da: LACUSTA DIANA ELENA nato il 16/04/1987 parte offesa nel procedimento c/ HANLEY JONATHAN PATRICK nato il 17/05/1988 PALLOTTA DANIELE nato a ROMA il 03/08/1980 RIDOLFI FRANCESCO nato a ROMA il 19/10/1977 inoltre: NERI GIOVANNI nato a ROMA il 17/07/1975 avverso l'ordinanza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/s ite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO udito iL1Tensore Rilevato che con il provvedimento impugnato il Gip presso il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta del PM di riapertura delle indagini in relazione ai reati di cui agli artt 614 e 392 cp, in cui sarebbe persona offesa l'attuale ricorrente Lacusta Diana Elena; tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso la predetta persona offesa, lamentando l'assenza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'alt 125/3 cpp.' ritenuto che questa Corte ha già più volte affermato il principio - per cui è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione. (Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252323.; dsservato che la difesa neppure prova ad argomentare circa l'impugnabilità del provvedimento reso dal Giudice ex art 414 cpp.j èonsiderato che alla luce del suddetto principio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna aricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr.ssa aria Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA2 6 LUG 2023