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Sentenza — n. 32637/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural violation in notification order before attempted service at declared domicile.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32637/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment and remanded the case to the Naples Court of Appeal. The appellants argued that the trial court erred by accepting service at the defense lawyer's office after a failed attempt at the declared domicile, violating procedural order. The court ruled that the notification at the lawyer's office occurred before the attempted service at the declared address, thereby violating the mandatory sequence established by the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.: The notification of the citation decree must be attempted at the declared domicile before service at the defense lawyer's office; violating this order renders the citation void.

Parole chiave

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notification order violation service of process sequence declared domicile defense lawyer office procedural nullity remand for retrial criminal procedure code revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
220092 - 01), conferma che si è proceduto alla notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello agli imputati presso il domicilio da loro dichiarato.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
L'accesso agli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
art. 133 cod. proc. pen
Posto che i testi non sono comparsi in assenza di un legittimo impedimento, i Giudici di merito avrebbero dovuto applicare l'art. 133 cod. proc. pen., prevedendo rimedi quali, ad esempio, l'accompagnamento coattivo degli stessi, anziché escluderli dall'escussione ex art.
art. 612 cod. pen
pen., per avere la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen., applicato a Valerio Guzzo una pena di specie diversa e più grave (due giorni di reclusione) di quella originariamente inflitta (euro 300 di multa).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
L'accesso agli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), conferma che si è proceduto alla notifica presso il difensore, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUZZO PASQUALE nato a VALLO DELLA LUCANIA il 06/10/1992 GUZZO VALERIO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 06/05/1995 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, Avv. PROCOLO ASCOLESE, il quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno, salvo rideterminare la pena inflitta a Valerio Guzzo, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto Pasquale Guzzo e Valerio Guzzo responsabili del delitto di cui agli artt. 110, 582, 585, primo comma, n. 1, anche in relazione all'art. 577, primo comma, n. 4, e 612 cod. pen., per avere minacciato Alessandro Capo, per poi colpirlo con pugni al volto, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15; con l'aggravante dei futili motivi.

2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del proprio difensore, Avv. Procolo Ascolese, con atto unico, affidando le proprie censure ai quattro motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello agli imputati presso il domicilio da loro dichiarato. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che gli imputati siano stati regolarmente citati presso lo studio del difensore in seguito al tentativo esperito presso il domicilio dichiarato ex art. 161, connma 4, del codice di rito; la prova del mancato tentativo di notifica del decreto di citazione ai due imputati sarebbe fornita dal fatto che le due p.e.c. di notifica al difensore recano la medesima data del decreto di citazione e le relate di notifica ai due imputati attestano il tentativo in un momento successivo a quello in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Si eccepisce inoltre, in via subordinata, che, a tutto voler concedere, le notifiche avrebbero dovuto essere tre (se non quattro): il difensore ritiene infatti che, dopo il vano tentativo presso il domicilio dichiarato, egli avrebbe dovuto ricevere due notifiche, una per ciascun imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce, ex art. 606, connma 1, lett.

d) del codice di rito, la mancata assunzione di prova decisiva, per avere la Corte d'appello ritenuto legittimamente revocata, da parte del Giudice di primo grado, l'ordinanza di ammissione dell'esame dei testi della difesa. Posto che i testi non sono comparsi in assenza di un legittimo impedimento, i Giudici di merito avrebbero dovuto applicare l'art. 133 cod. proc. pen., prevedendo rimedi quali, ad esempio, l'accompagnamento coattivo degli stessi, anziché escluderli dall'escussione ex art. 468, comma 2, del codice di rito. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, nel rideterminare la pena per il reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen., applicato a Valerio Guzzo una pena di specie diversa e più grave (due giorni di reclusione) di quella originariamente inflitta (euro 300 di multa). 2.4 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alle specifiche doglianze dedotte in appello e incentrate sulla scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dagli amici della persona offesa.

Si rileva, in particolare, la mancata considerazione, da parte dei Giudici d'appello, delle contraddittorie dichiarazioni dei testi circa il rapporto di gemellarità o di fratellanza dei due imputati. 3.. Il Sostituto Procuratore generale, Dott. Nicola Lettieri ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale. All'udienza del 4.07.2023, si è svolta trattazione orale del ricorso Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato.

L'accesso agli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), conferma che si è proceduto alla notifica presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., prima che venisse tentata la notifica presso il domicilio dichiarato, in tal modo alterando l'ordine processuale imposto dal codice di rito e provocando un'invalidità immediatamente rilevata dal difensore. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 4/07/202