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Sentenza — n. 32631/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls acquittal for defamation where victim's intent to prosecute was inferred from complaint signature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a lower court's acquittal of Domenico Fattore for defamation, which had relied on the absence of the victim's explicit signature on the complaint. The court discovered that the victim, Antimo Maiello, had actually signed the complaint alongside his son, clearly indicating his intent to prosecute. Consequently, the lower court's finding of inadmissibility was overturned, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 595 cod. pen.; The victim's intent to prosecute in defamation cases is validly manifested by signing the complaint, even without explicit formulaic language, and must be interpreted favorably to the prosecution when circumstances are unclear.

Parole chiave

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defamation prosecution complaint validity victim intent querela requirement favor querelae principle acquittal annulment remand for retrial perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 cod. pen.
art. 595 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Agli atti dell'odierno processo - che possono essere compulsati da questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, PG in proc. Martinez
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, PM/ Baia
Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, Anzalone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLINORD nel procedimento a carico di: FATTORE DOMENICO nato a CASERTA il 20/08/1969 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, il Giudice di pace di Napoli Nord proscioglieva Domenico Fattore dal delitto di diffamazione ascrittogli difettando la condizione di procedibilità della querela. Il Giudice osservava che la persona offesa, Antimo Maiello, si era limitata a sottoscrivere la querela presentata dal figlio, Gaetano Maiello, senza in alcun modo manifestare la sua volontà di procedere nei confronti dell'imputato.

2. Propone ricorso il pubblico ministero, su sollecitazione del difensore della persona offesa, deducendo, con l'unico motivo, che la volontà della persona offesa circa la punizione del colpevole del reato consumato a suo danno era rinvenibile a pagina 2 della querela laddove questi l'aveva chiaramente espressa.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Riccardi ha chiesto, con nota scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso della pubblica accusa merita di essere accolto.

1. Agli atti dell'odierno processo - che possono essere compulsati da questa Corte essendo stato dedotto un error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - si è rinvenuto l'atto di querela a firma del figlio della persona offesa, Gaetano Maiello, e si è così potuto appurare- pur dando atto che nell'intestazione viene citato il solo Gaetano Maiello - che lo stesso è sottoscritto anche dall'odierna persona offesa, Antimo Maiello, che era stato, appunto, dato per presente alla stesura dell'atto e che (pur riferite dal figlio le circostanze che lo riguardavano e che erano stata ascritte all'imputato ai sensi dell'art. 595 cod. pen.), dichiarava anch'egli di voler perseguire il responsabile di tale condotta, riservandosi anche di costituirsi parte civile nell'instaurando processo e chiedendo di essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione.

2. Tanto premesso, si deve concludere che l'odierna persona offesa, Antimo Maiello, aveva indubitabilmente sporto la necessaria querela, anche considerando che si è già avuto modo di affermare che: - ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorchè senza la necessità di utilizzare formule sacramentali (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, PG in proc. Martinez, Rv. 266722); - in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae":

Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PM/ Baia, Rv. 282648; - la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557).

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Napoli Nord, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Napoli Nord. Così