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Sentenza — n. 32624/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding theft aggravation by dexterity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The defendant argued the trial court failed to properly apply the aggravating circumstance of 'dexterity' under Article 625 of the Penal Code. The court rejected this, citing established precedent that the defendant's swift actions successfully evaded the victim's surveillance, thereby meeting the legal definition of dexterity.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In aggravated theft cases, the aggravating circumstance of dexterity is established when the agent's conduct exhibits particular agility and skillful maneuvers that allow them to evade the surveillance of the average person, preventing the victim from preventing the deprivation of their property.

Parole chiave

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aggravated theft dexterity requirement cassation inadmissibility surveillance evasion penal code provisions furto aggravato reato flagrante infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.
Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., contestando l'applicazione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10184 del 10/12/2004, Illoni
Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto
23099; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DHAHRI ILYES nato in TUNISIA il 21/01/1994 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato Dhahri Ilyes per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4, cod. pen., commesso in danno di Molteni Luisa. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la persona offesa, dopo aver poggiato la borsa sul sedile posteriore, sarebbe entrata nella propria autovettura, parcheggiata nei pressi di un centro commerciale; l'imputato, • con mossa repentina, avrebbe aperto la portiera del veicolo e si sarebbe impossessato della borsa, per poi darsi alla fuga.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., contestando l'applicazione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che: dall'istruttoria, era emerso che l'imputato, «con mossa fulminea», si era impossessato della borsa in un lasso di tempo così breve da eludere la pur sussistente sorveglianza della persona offesa; la condotta dell'imputato integrasse l'aggravante contestata. Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso» (Sez. 4, n. 10184 del 10/12/2004, Illoni, Rv. 23099; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così