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Sentenza — n. 32616/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on threat charges due to procedural defects and insufficient evidence of intimidation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Palumbo inadmissible, upholding the lower court's conviction for threats against Salvatore Corso. Palumbo argued procedural flaws regarding the timeliness of the complaint, nullity of citation documents, and insufficient reasoning on evidence and intimidation. The court rejected these claims, noting the timeliness issue was waived in first instance, the time of the offense was sufficiently defined, and the intimidation element was legally established without requiring actual victim fear.

Regesto Legislator

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Art. 552 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint's timeliness was waived in first instance, the time of the offense is sufficiently defined, and the intimidation element is proven by potential suitability rather than actual victim fear.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility threat offense conviction complaint timeliness waiver intimidation element proof procedural defect rejection minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 552 c.p.p.
Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge per essere il decreto di citazione a giudizio ed i conseguenti atti del processo nulli ex art. 552 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 552 cod. proc. pen
Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge per essere il decreto di citazione a giudizio ed i conseguenti atti del processo nulli ex art. 552 cod. proc. pen., in ragione della indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, nel quale non è indicata la data di commissione del reato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022
Peraltro, va ribadito che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv.
Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003
284168; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv.
Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998
226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 -dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIUSEPPE nato a CATANIA il 18/03/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. Antonio Isoldi in sostituzione dell'avv. Francesco Iannello, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado del Giudice di Pace, con la quale era stata affermata la responsabilità di Giuseppe Palumbo per il reato di minaccia in danno di Salvatore Corso.

2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il Palumbo, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo si denunzia violazione di legge con riferimento alla tempestività della querela. - Il ricorrente evidenzia che già con l'atto di appello aveva eccepito che dal verbale di querela orale sporta dalla persona offesa in data 24 luglio 2018 non era verificabile il dato relativo alla tempestività della stessa querela, giacché il fatto denunziato era stato genericamente riferito come accaduto "qualche mese fa..." in occasione e "a seguito di alcuni controlli da parte dei carabinieri della tenenza di Misterbianco".

Il giudice di appello, pur menzionando la censura proposta, si è limitato ad affermare che l'atto di querela era stato acquisito al fascicolo di primo grado con il consenso di entrambe le parti. 2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge per essere il decreto di citazione a giudizio ed i conseguenti atti del processo nulli ex art. 552 cod. proc. pen., in ragione della indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, nel quale non è indicata la data di commissione del reato. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa. 2.4.

Con il quarto motivo si denunzia vizio motivazionale in ordine alla dedotta questione circa l'acquisizione e l'utilizzo della documentazione fotografica nel corso del dibattimento, sebbene fosse estranea al fatto oggetto di imputazione. 2.5. Con l'ultimo motivo si denunziano vizi motivazionali in ordine alla idoneità intimidatoria delle frasi pronunziate dall'imputato e oggetto di contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, si rileva che la questione della tempestività della querela non è stata proposta in primo grado, giacché nel verbale di udienza del 18 novembre 2020 si legge: «le parti prestano il consenso ad acquisire la querela ai fini della decisione». Peraltro, va ribadito che, in tema di querela, è onere della parte che ne deduca l'intempestività fornirne la prova di tale circostanza, sicché l'eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Rv. 226327; Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998 -dep. 25/02/1999- Rv. 212720).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente evidenziato che il capo di imputazione colloca la condotta attribuita al Palumbo "in data antecedente e prossima" alla presentazione della querela e tale elemento è sufficiente a ritenere il tempus commisi delicti correttamente individuato al fine dell'esercizio del diritto di difesa, ove si consideri che la vicenda per cui è processo si colloca in una serie di atti emulativi compiuti nell'ambito di comprovati cattivi rapporti di vicinato (pagg. 4 e 5 della sentenza).4. Il terzo motivo è generico perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che in ordine alle risultanze processuali ha argomentato in maniera congrua e non manifestamente illogica. Peraltro, le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

5. Le doglianze proposte con il quarto motivo sono precluse perché non oggetto dell'atto di appello e, comunque, appaiono generiche quanto alla valenza probatoria della documentazione fotografica cui si riferiscono.

6. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in ordine alla idoneità intimidatoria delle frasi pronunziate dall'imputato e oggetto di contestazione. Il Tribunale ha argomentato in maniera articolata (pag.

6) sulla sussistenza del reato e sulla idoneità delle frasi pronunziate dal Palumbo ad ingenerare timore nella persona offesa, con la minaccia di incendiare la sua autovettura. D'altronde, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eujo tTemila in favore della cassa delle ammende. Così dec