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Sentenza — n. 32601/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32601/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32601/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EIWEADA KALED HUSSEIN nato a MILANO il 19/11/1992 EIWEADA MOHAMED nato a MILANO il 18/09/1997 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il d.ifnsore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32601/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, la particolare violenza, che secondo il Giudice di appello era stata esercitata dagli imputati, era smentita dalla prognosi di guarigione delle lesioni in soli dieci giorni mentre dalla denunzia querela sporta dalla persone offesa si ricava che questi rifiutò l'aiuto del 118 e si recò da solo in ospedale, a riprova della minima entità dei danni subiti. A seguito di istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa degli imputati è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Parole chiave

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reati violenti aggravamento della pena abbandono per lesioni personali lesioni gravi peggioramento del danno alla salute attenuazione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EIWEADA KALED HUSSEIN nato a MILANO il 19/11/1992 EIWEADA MOHAMED nato a MILANO il 18/09/1997 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il d.ifnsore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati per i delitti di rapina e lesioni aggravati dall'essere stati commessi da più persone riunite, assolvendoli dal primo e rideterminando la pena per il secondo. Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, dolendosi per vizi motivazionali circa il trattamento sanzionatorio. La difesa deduce che con le riconosciute attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena edittale applicabile alla fattispecie concreta è da sei mesi a tre anni di reclusione e la Corte territoriale si è attestata sulla pena base di due anni di reclusione, di gran lunga superiore al minimo, senza offrire adeguata motivazione.

Infatti, la particolare violenza, che secondo il Giudice di appello era stata esercitata dagli imputati, era smentita dalla prognosi di guarigione delle lesioni in soli dieci giorni mentre dalla denunzia querela sporta dalla persone offesa si ricava che questi rifiutò l'aiuto del 118 e si recò da solo in ospedale, a riprova della minima entità dei danni subiti. A seguito di istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa degli imputati è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

I ricorsi sono inammissibili. Va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Infatti, nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel fissare la pena base ha correttamente fatto riferimento ai parametri ex art 133 cp, tenendo conto della gravità del fatto,connotata da particolare violenza e commessa da più persone. Se è vero che - come deduce la difesa - la pena base considerata dal Giudice di appello in relazione al delitto di lesioni si è discostata dal minimo ex lege di sei mesi di reclusione, essa è ben al di sotto del massimo edittale ed è di poco superiore alla media edittale, calcolabile in un anno e nove mesi e lo scostamento dalla media è congruamente giustificato in base alle argomentazioni suindicate, in nulla illogiche o arbitrarie.

Per altro verso la difesa, con le argomentazioni innanzi sintetizzate non fa che richiedere al Collegio una inammissibile rivisitazione del trattamento sanzionatorio tramite la valutazione diretta degli elementi in fatto che ha evidenziato. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Maria Ves 'chelli CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA