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Ordinanza — n. 32598/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses public prosecutor's appeal for lack of merit, ordering conversion to appeal court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Public Prosecutor's appeal against the first-instance acquittal of a school director for falsification and concealment of documents. The prosecutor argued that the court erred in law regarding the nature of the documents and the psychological coefficient, but the appeal was procedurally flawed. The court found that the prosecutor's grievances relied on contested factual assumptions about the handling of exam certificates, which constituted a matter of full trial merits rather than a legal error. Consequently, the appeal was converted into a regular appeal to the Court of Appeal in Sassari for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e, Art. 569 comma 3 c.p.p.: An appeal for lack of merit cannot be lodged 'per saltum' on contested facts; such grievances must be converted into an appeal to the Court of Appeal.

Parole chiave

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appeal for lack of merit per saltum conversion to appeal contested facts full trial merits procedural admissibility acquittal review inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e c.p.p.
In tal senso : il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 569 comma 3 c.p.p.
pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018
N. 48139 del 2008
Massime precedenti Conformi: N. 48139 del 2008 Rv.
N. 26350 del 2007
242789 - 01, N. 26350 del 2007 Rv.
N. 48978 del 2014
236860 - 01, N. 48978 del 2014 Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARInel procedimento a carico di: LORETTU LILIANA nato a SARDARA il 13/07/1956 inoltre: COIANA JASNA c2,1,4.6b7w14. avverso la la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; urine il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO th.é-ha concluso chiedendo /t( 0L-e;e-4.t£20 a...,04,4_,AD C-41A ut, udito il d nsore Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari ha assolto l'imputata Lorettu nella sua qualità di direttrice delle scuola di specializzazione di Psichiatria presso l'Università di Sassari da più delitti di falso in atto pubblico e dal delitto di occultamento di atti pubblici veri, con l'aggravante della fidefacenza degli atti, perché il fatto non sussiste.

Fatti compiuti tra Luglio ed Ottobre 2014. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, ai sensi dell'art 569 cpp, il Pubblico Ministero presso il Tribunale in relazione al solo delitto di cui agli artt 476-490 cp, articolando quattro motivi di ricorso, incentrati sulle ragioni di seguito esposte. Col primo si deduce la violazione degli artt. 490 e 476 cp per l'esclusione della natura di atto pubblico in relazione alle attestazioni di superamento delle prove in itinere rinvenute presso l'abitazione della ricorrente. Nel secondo motivo ci si duole nuovamente dell'errata applicazione di legge quanto agli artt 476/490 cp, in relazione alla condotta di occultamento e soppressione di atti.

I Giudici avevano escluso che gli atti di cui in imputazione fossero stati occultati, sul rilievo che si tratterebbe di atti che talvolta erano affidati e trasportati all'esterno della scuola di specializzazione dagli stessi studenti. Tramite il terzo motivo si lamenta la violazione di legge per le medesime norme incriminatrici, con riferimento alla natura di reato di pericolo, non considerata dal Tribunale, ed alla ritenuta inoffensività della condotta; si sottolinea che nella fattispecie concreta gli atti avrebbero dovuto essere custoditi presso la struttura pubblica, a disposizione degli interessati e non presso il privato domicilio di Lorettu.

Col quarto motivo si deduce ancora l'errata applicazione degli artt 476-490 in relazione al coefficiente psicologico, escluso dal Tribunale per l'assenza di interesse o movente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Hanno depositato memorie i difensori dell'imputata con le quali hanno replicato ai motivi di ricorso del PM ed - avvocato Benenati - anche alla requisitoria del PG presso questa Corte.

Il Collegio rileva che il PM ricorrente ha mosso censure ai sensi dell'art 606 lett e) cpp, e dunque, è necessario convertire il ricorso in appello ex art 570/3 cpp. In tal senso : il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4 , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834.

Massime precedenti Conformi: N. 48139 del 2008 Rv. 242789 - 01, N. 26350 del 2007 Rv. 236860 - 01, N. 48978 del 2014 Rv. 261208 i v Vainco,,,.ey›, che il PM ha impugnato la sentenza del Tribunale unicamente con riferimento alla pronunzia liberatoria per il capo B) (erroneamente indicato come capo C nel ricorso) nei confronti dell'imputata, in relazione alla condotta di occultamento, nella propria abitazione, di attestazioni datate 30 Aprile 2014; 3 luglio 2014; 15 maggio 2014 concernenti gli esami sostenuti dagli specializzandi Coiana e Branca, con indicazione degli argomenti trattati e delle rispettive votazioni.

Il Collegio condivide quanto osservato dal PG presso questa Corte nella requisitoria scritta, secondo il quale benché il ricorrente affermi che la ricostruzione del fatto sia sostanzialmente pacifica e che residuino solo divergenze in ordine ad alcuni aspetti di natura squisitamente giuridica (pagina 2 del ricorso), in realtà tutte le su riportate censure presuppongono necessariamente una circostanza di fatto, individuata nell'omissione della presa in carico delle prove d'esame in itinere svolte dai medici specializzandi Coiana e Branca, da parte della commissione incaricata di decidere l'ammissione di questi ultimi all'anno successivo.

Tuttavia il dato fattuale appare nient'affatto pacifico, avendo il Tribunale ritenuto che non vi è prova che gli atti rinvenuti a casa dell'imputata non siano stati valutati nel procedimento amministrativo di mancata ammissione, perché il ritrovamento è avvenuto tre mesi dopo il provvedimento di non ammissione, assieme ad altri atti attinenti la procedura ed invece valutati. Pertanto - prosegue la motivazione - "nulla esclude che siano arrivati a casa della Lorettu dopo il fatidico 4 luglio e che quindi non siano stati occultati alla procedura".

Il Tribunale ha, quindi, aggiunto che la tesi del pubblico ministero "rimane tale perché l'imputata in sede di esame pur non disconoscendo che quegli atti erano a casa sua, afferma di averli portati il giorno della valutazione. A fronte di ciò non vi sono prove di segno opposto, ovvero che quei verbali non fossero presenti il 4 Luglio" (pagina 19 della sentenza). Tale profilo, riguarda - all'evidenza - il pieno merito della vicenda ed è necessariamente estraneo all'impugnazione per saltum del PM, condizionando, quindi, l'ammissibilità dell'impugnazione.

Inverop l'atto di ricorso presuppone e lamenta la mancata disamina delle attestazioni positive emesse nei confronti dei dottori Coiana e Branca nel giudizio di idoneità all'ammissione all'anno successivo del corso di specializzazione, elemento fattuale che il Giudice di merito ha ritenuto non provato. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi alla corte di appello sez. distaccata di Sassari per il relativo giudizio. PQM Converte il ricorso in appello e ordina trasmettersi gli atti alla corte di appello sez. distaccata di Sassari per il relativo giudizio.

Deciso il