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Ordinanza — n. 32314/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellate court correctly applied a plea bargain regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32314/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Saadani Kamal was declared inadmissible because the appellate court's decision relied on a plea bargain (concordato) rather than a standard sentencing judgment. The appellant argued that the court failed to reclassify the offense based on new forensic evidence, but the court noted all substantive appeal grounds had been waived in the settlement agreement. Consequently, the court held it lacked jurisdiction to review the sentencing calculation or reclassify the crime since the devolutive effect of the plea bargain limited the appellate court's review to the specific, non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A judgment based on a plea bargain (concordato) is distinct from a sentencing judgment on request and does not permit cassation appeals to challenge the sentencing calculation or reclassification of the offense when all other appeal grounds have been waived.

Parole chiave

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plea bargain concordato inadmissible appeal waived grounds sentencing reduction devolutive effect reclassification of crime trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Va anzitutto ricordato che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. pen.
pen., ha accolto i motivi di appello non oggetto di rinuncia, inerenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente rideterminazione della pena per il delitto di lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente del viso (art. 583, secondo comma n.
Art. 582 cod. pen.
pen., anziché sulla pena prevista per il reato non aggravato (art. 582 cod. pen.).
art. 599-bis cod. proc. pen
Va anzitutto ricordato che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art.
art. 583-quinquies cod. pen
pen., come vigente all'epoca del fatto; la fattispecie costituisce oggi ipotesi autonoma di reato ai sensi dell'art. 583-quinquies cod. pen.).
art. 444 cod. proc. pen
pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016
2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez.
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000
18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez.
Sez. U, n. 3 del 25/11/1998
18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep.
Corte cost., sent. n. 313 del 1990
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018
274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI KAMAL nato il 15/07/1979 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; -r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2022 la Corte di appello di Bologna, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto i motivi di appello non oggetto di rinuncia, inerenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente rideterminazione della pena per il delitto di lesioni personali aggravate dallo sfregio permanente del viso (art. 583, secondo comma n. 4, cod. pen., come vigente all'epoca del fatto; la fattispecie costituisce oggi ipotesi autonoma di reato ai sensi dell'art. 583-quinquies cod. pen.).

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Saadani Kamal, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione per non aver il giudice valutato officiosamente la riqualificazione del fatto in lesioni semplici, alla luce di una perizia che era stata chiesta in sede di impugnazione e che non è stata disposta.

3. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto ricordato che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento.

Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

In ogni caso, nella fattispecie in esame, tutti i motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio - e dunque pure il motivo inerente la rinnovazione istruttoria - sono stati oggetto di rinuncia ("rinunciando ad ogni altro diverso motivo", recita l'istanza scritta di concordato, datata 20 maggio 2022, cui le parti si sono richiamate all'udienza del 31 maggio 2022). L'accordo intervenuto tra le parti è stato, dunque, esattamente recepito dalla Corte di appello ed esula dai poteri di questa Corte anche la possibilità di emendare la pena, che è stata determinata, nel regime vigente all'epoca del fatto (più favorevole rispetto a quello introdotto dalla legge n. 69 del 2019 che ha trasformato in reato autonomo, punito con una sanzione compresa tra gli otto e i quattordici anni di reclusione, la fattispecie in esame), operando la riduzione per le attenuanti generiche sulla pena determinata ai sensi dell'art. 583 cod. pen., anziché sulla pena prevista per il reato non aggravato (art. 582 cod. pen.).

Infatti, «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in f