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Ordinanza — n. 32311/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged sentencing proportionality rather than statutory illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants argued that their sentences were excessive because the court failed to apply generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the appeals did not allege a violation of the statutory sentencing limits but rather questioned the proportionality of the sentence based on case-specific circumstances, which falls outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals challenging the proportionality of a sentence based on the balance of circumstances are inadmissible if they do not allege a violation of the statutory sentencing limits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality generic mitigating circumstances statutory sentencing limits Article 448 procedural code attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro comune difensore, gli imputati, dolendosi, con un solo motivo, dell'eccessività della pena, in quanto determinata in violazione dell'art. 62-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Postolache Larisa Ioana, Colos Andrei (nato il 6/10/1999) e a Colus Andrei (nato il 16/07/1997), per il delitto di cui agli artt.
art. 62-bis cod. pen
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro comune difensore, gli imputati, dolendosi, con un solo motivo, dell'eccessività della pena, in quanto determinata in violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POSTOLACHE LARIS IOANA nato il 02/07/1996 COLOS ANDREI nato il 16/07/1997 COLUS ANDREI nato il 06/10/1999 avverso la sentenza del 20/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ..... ••ategmiiiiii1a.h11113 111• , udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Postolache Larisa Ioana, Colos Andrei (nato il 6/10/1999) e a Colus Andrei (nato il 16/07/1997), per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 4 e 5 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro comune difensore, gli imputati, dolendosi, con un solo motivo, dell'eccessività della pena, in quanto determinata in violazione dell'art. 62-bis cod. pen., norma, questa, che, ove correttamente applicata, avrebbe imposto la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Invero, la pena applicata ai ricorrenti non è illegale, in quanto determinata, in relazione alla pena base, nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto contestato (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326): donde, occorre fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509). 3.2.

Pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), dei ricorsi va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co