Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in plea bargain sentencing qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared inadmissible the cassation appeals filed by the defense of three defendants against a plea bargain sentencing order. The defense argued that the legal qualification of the crime was erroneous and should have been attempted theft, but the court found the appeal lacked specific grounds. The court ruled that in plea bargain cases, only manifest errors are admissible, and the generic nature of the appeal failed to demonstrate such an error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals challenging the legal qualification of the act are admissible only if they demonstrate a manifest error, requiring immediate and indisputable clarity that the qualification is eccentric to the charge.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HORNEA ANA MARIA nato il 09/02/1988 PAVEL ALEXANDRU DANUT nato il 01/11/1997 STAN CONSTANTIN nato il 04/05/1999 avverso la sentenza del 22/10/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; 111.~-1«ii113111:"Nroffinsfal nti tal i w. zr cm a II VAIIM EICIIRCIN11111Al udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Roma ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Hornea Ana Maria, Pavel Alexandru Danut e Stan Constantin, accusati del delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 4 e 5, cod. pen. (fatto commesso in Roma il 21 ottobre 2022), recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere entro lo schema qualificatorio del delitto di furto tentato.
3. I ricorsi sono inammissibili. La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619): sicché, poiché il detto errore è configurabile soltanto quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023;
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). Peraltro, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824).
Donde, poiché il motivo è stato genericamente articolato, senza alcuna specificità censoria in relazione ai decisivi profili posti in evidenza dalla richiamata ermeneusi, lo stesso è destituito di giuridico pregio.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui si addiviene con la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.