Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing of the appeal against the detention order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the ten-day statutory deadline. The defendants argued that the court failed to consider their immediate admission of guilt and voluntary surrender as mitigating factors for the detention measure. The court ruled that the appeal was submitted to the wrong office and arrived too late, applying the principle that the relevant date is when the document reaches the competent clerk's office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The appeal against a detention order must be filed at the clerk's office of the issuing judge, and late filing renders it inadmissible without formalities.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA GIOVANNI nato a NAPOLI il 24/09/1990 CALVANESE GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/12/1987 avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato il ricorso per riesame avverso la ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Pistoia che aveva applicato a Giovanni Coppola e Giovanni Calvanese la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziati di cinque furti pluriaggravati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con analoghe modalità, a danni di altrettanti esercizi commerciali, ravvisando nei loro confronti il pericolo di reiterazione.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati che, con il patrocinio del medesimo difensore di fiducia, avvocato Gaetano Inserra, si affidano a due motivi, con i quali denunciano erronea qualificazione del fatto, da sussumersi, piuttosto, nello schema astratto della truffa, e, sotto il profilo cautelare, lamentano la mancata valutazione del comportamento processuale degli indagati, i quali hanno fin da subito ammesso le proprie responsabilità e, raggiunti da titolo cautelare, si sono costituiti in carcere, elementi che, nell'ottica difensiva, sarebbero idonei a incidere sul giudizio prognostico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. 1.Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato, con la sentenza 'Bottari' che , in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo ( Sez.
U n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280167). 2.In applicazione di tale principio si è ritenuto che, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo raccomandata, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 583 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 36 del 30/11/2022 Cc. (dep. 03/01/2023 ) Rv. 284029 ). 3.Nel caso di specie, per quanto emerge dalle annotazioni di cancelleria in calce al provvedimento impugnato, l'avviso di deposito dell'ordinanza è stato notificato al difensore di fiducia in data (I, f I 03.03.2023, e ai due ricorrenti il giorno successivo; il ricorso risulta, poi, pervenuto nella cancelleria del Tribunale del riesame il 24 marzo 2023, ben oltre, quindi, il termine legale di 10 giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen.a taa ••nn,:
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 4.1. Come è stato già chiarito, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso per cassazione può essere dichiarata, anche in materia cautelare, con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. . Invero, premesso che l'art. 610, comma 5-bis cit. richiama i casi previsti dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, a sua volta rinvia, quanto all'inammissibilità per mancato rispetto dei termini, all'art. 585 stesso codice, si è osservato che l'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. prevede espressamente che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 585 cod. proc. pen. si applica anche ai termini per le impugnazioni previste dal libro IV del codice di rito, tra i quali rientra quello fissato dall'art. 311 cod. proc. pen.. (Sez. 2 n. 16783 del 12/05/2020 Rv. 279228 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma,