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Ordinanza — n. 32305/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and finality of agreed sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32305/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence and alleged a lack of reasoning regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appellant's waiver of specific appeal grounds under the settlement agreement limited the scope of review, precluding complaints about omitted reasoning on waived issues or unilateral modification of the agreed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 599-bis cod. proc. pen.; The waiver of appeal grounds restricts cassation review to non-waived issues, and the agreed sentence cannot be unilaterally modified absent illegality.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds agreed sentence finality cassation inadmissibility procedural settlement omitted reasoning complaint remissione della pena pene condizionali disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
(fatto commesso in Brissogne il 25 giugno 2018), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena inflittagli.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione, sia con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
(fatto commesso in Brissogne il 25 giugno 2018), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione, sia con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr.
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. Unite, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR YASSINE nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 01/01/1989 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; FERDINDULIGNOJ udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Samir Yassine per il delitto di cui agli art. 588, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Brissogne il 25 giugno 2018), a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena inflittagli.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputato, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione, sia con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5 -bis e 599-bis cod. proc. pen.. 3.1. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Le stesse Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, hanno riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: «Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (vds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione). 3.2.

In punto di trattamento sanzionatorio va, poi, ripetuto che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504) - ipotesi, quest'ultima, che non si registra nel caso di specie -, di modo che nessuna specifica argomentazione era dovuta al riguardo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammend