Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects regarding sentencing review in plea agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it challenged the sentencing determination rather than the validity of the plea agreement itself. The appellant argued violations of Article 133 of the Penal Code and flaws in penalty calculation, while the defense had previously accepted a plea deal. The court ruled that such complaints regarding sentencing are excluded from cassation review unless they prove the sanction was illegal or outside statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea agreement appeals, only grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent pronouncement are admissible, excluding complaints about sentencing determination unless they prove statutory illegality.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTI NAZZARENO nato a BENEVENTO il 09/12/1967 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del giorno 29 marzo 2022 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da Nazzareno Marotti, in parziale riforma della pronuncia resa il 6 aprile 2021 dal Tribunale di Bologna, ha riqualificato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. il fatto ascritto all'imputato e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle dette aggravanti, ha ridotto la pena a lui inflitta a un anno e due mesi di reclusione ed euro 200 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite. Difatti, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); Ciò esime dall'innmorare sulla genericità del ricorso.
4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos