Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible for generic lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formalities. The appellant challenged the decision's motivation, but the court found this ground outside the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty.
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU VALENTIN nato il 29/01/1974 avverso la sentenza del 23/09/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Dumitru Valentin viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Verbania ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione ai reati di furto contestati.
2. La censura, che lamenta vizio di motivazione, oltre che del tutto genericamente formulata, è inammissibile poiché si colloca fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Dalla inammissibilità deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla querela, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2023 Il Consigliere estens