Supreme Court annuls appeal judgment for theft aggravated by public exposure due to expired statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Bologna Court of Appeal's judgment regarding Matteo Camattari's theft conviction. The defense argued that the aggravated circumstance of public exposure existed because the laptop was too heavy to carry, whereas the prosecution contended it was left due to negligence. The court ruled that the lower court lacked objective evidence of the specific necessity required for this aggravation, leading to the expiration of the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: The aggravated circumstance of theft by exposure to public faith requires proof of urgent and non-deferrable needs preventing the victim from securing the item; without such proof, the ordinary statute of limitations applies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMATTARI MATTEO nato a CONTARINA il 05/01/1972 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa KATE TASSONE, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Bologna, con provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Matteo Camattari per la contravvenzione contestata al capo b), perché estinta per intervenuta prescrizione, e, previa riqualificazione del reato di cui al capo a) in furto ex art. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione e 300 di multa.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. Milena Micele, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Nel riqualificare il fatto come furto aggravato non soltanto dalla violenza sulle cose, ma anche dall'esposizione alla pubblica fede, "essendo la refurtiva costituita da beni (un pc portatile con relative dotazioni e accessori), che, benché non facente parte dell'autovettura, non era comodamente trasportabile, considerate le notevoli dimensioni e il notevole peso che, all'epoca dei fatti, avevano tali dispositivi", la Corte territoriale avrebbe illogicamente disatteso l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, teso a ravvisare la sussistenza della circostanza aggravante in parola solo nei casi in cui il bene sia stato lasciato in auto per necessità o per consuetudine.
Nel caso di specie, osserva la difesa, il p.c. non è stato lasciato in auto né per necessità né per consuetudine, ma per semplice trascuratezza. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare la condotta dell'imputato come furto aggravato soltanto dalla violenza sulle cose, e non anche dall'esposizione alla pubblica fede; ciò che avrebbe recato come conseguenza la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 - 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha assertivamente ritenuto - peraltro in contrasto con massime di esperienza e senza fornire alcuna indicazione obiettiva idonea a dare fondamento alla conclusione - che, nel gennaio del 2013, un p.c. portatile con le relative dotazioni non fosse comodamente trasportabile, "considerate le dimensioni e il notevole peso che all'epoca dei fatti avevano tali dispositivi". Ne segue che, non ricorrendo i presupposti fattuali della circostanza aggravante de qua, deve prendersi atto che il termine ordinario di prescrizione del furto mono- aggravato (sette anni e mezzo) è ormai spirato.
Non emergendo l'evidenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al residuo delitto del quale si tratta, va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) per essere lo stesso estinto per prescrizione. Così deciso in