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Ordinanza — n. 31771/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for alleging arbitrary penalty calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the final penalty amount rather than the defendant's consent to the plea bargain. The appellant argued the sentence was erroneous in quantity, but the court held that only specific grounds like lack of consent or legal qualification errors are permissible under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty illegality, excluding general errors in penalty calculation.

Parole chiave

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plea bargain appeal Criminal Procedure Code penalty calculation error inadmissible appeal Italian Cassation errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA LUIGI nato a CALTANISSETTA il 15/11/1980 avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Gela applicava al ricorrente, per il reato ascritto al capo A, la pena concordata con il Pubblico Ministero di giorni 20 di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e operata la diminuzione per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza, il LAURICELLA propone ricorso, mediante il difensore avv. Carmelo Terranova, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale perché la determinazione della pena finale sarebbe stata errata nella specie e nella quantità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, un errore - la cui portata non è neppure precisata con conseguente apoditticità della censura - nella determinazione della pena, errore che comunque non attiene, neppure sul piano deduttivo all'illegalità della stessa sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere Estensore