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Ordinanza — n. 31770/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the defendant, Massimo Buono, personally filed the petition rather than engaging a qualified lawyer. The lower court had convicted Buono of aggravated theft, and he challenged this decision directly to the Supreme Court. The court ruled that personal filing violates mandatory procedural requirements for appeals to the Cassazione, resulting in the dismissal of the petition and an order for the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.: A criminal appeal to the Court of Cassazione is inadmissible if filed personally by the accused instead of by a qualified lawyer, requiring immediate de plano declaration without further procedural formalities.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified lawyer requirement de plano declaration Court of Cassazione procedure gravi addebiti penali pena massima truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 581, cod. proc. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
- inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO MASSIMO nato a TORRE DEL GRECO il 21/08/1972 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 19/09/2022, la Corte di appello di Roma - rideterminata in melius la pena - ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Roma del 29/01/2022 che aveva condannato Massimo Buono per il reato di furto pluriaggravato. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto dall'imputato personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione (artt. 610, comma 5-bis, 591, comma 1, lett. c), 581 cod. proc. pen.).

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i