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Ordinanza — n. 31766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto in data 14 aprile 2023, Domenico Belforte ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte, Sezione Prima penale n. 38822 di 2022, denunciando un errore di fatto nel quale il giudice di legittimità sarebbe incorso. A sostegno, ha dedotto che il giudice di legittimità avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna inflittagli, all'esito del giudizio abbreviato, per un duplice omicidio, perché erroneamente gli era stata applicata la pena dell'ergastolo in luogo di quella di anni trenta di reclusione. In data 19 aprile 2023 è pervenuta memoria e nomina di difensore di fiducia nell'interesse del ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non già - come impone l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 03/08/2017 - da un difensore iscritto nell'albo speciale di questa Corte. La norma di cui al citato art. 613, comma 1, deve intendersi, infatti, di portata generale, sì da non ammettere deroghe, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8914/2018 del 21/12/2017, Aiello.

Parole chiave

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omicidio su richiesta della vittima violazione delle forme sostanziali istanza di revisione penale esame delle censure formali diritto di ottenere una decisione errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
In particolare, il Collegio di vertice ha spiegato che: «Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELFORTE DOMENICO nato a MARCIANISE il 03/05/1957 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto in data 14 aprile 2023, Domenico Belforte ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza di questa Corte, Sezione Prima penale n. 38822 di 2022, denunciando un errore di fatto nel quale il giudice di legittimità sarebbe incorso. A sostegno, ha dedotto che il giudice di legittimità avrebbe dovuto annullare la sentenza impugnata, che aveva confermato la condanna inflittagli, all'esito del giudizio abbreviato, per un duplice omicidio, perché erroneamente gli era stata applicata la pena dell'ergastolo in luogo di quella di anni trenta di reclusione. In data 19 aprile 2023 è pervenuta memoria e nomina di difensore di fiducia nell'interesse del ricorrente.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non già - come impone l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 03/08/2017 - da un difensore iscritto nell'albo speciale di questa Corte. La norma di cui al citato art. 613, comma 1, deve intendersi, infatti, di portata generale, sì da non ammettere deroghe, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8914/2018 del 21/12/2017, Aiello.

In particolare, il Collegio di vertice ha spiegato che: «Non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione. Il carattere di impugnazione straordinaria, indissolubilmente legato alla potenziale rimozione dello stigma di inoppugnabilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione (v., in motivazione, Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile), presuppone sempre e comunque l'esperibilità del mezzo attraverso la forma vincolata di un atto di ricorso avente ad oggetto la richiesta di correzione di un errore, materiale o di fatto, entro un termine perentorio tassativamente stabilito dalla legge (centottanta giorni dal deposito) proprio a tutela della certezza e definitività delle situazioni giuridiche soggettive accertate per effetto di un giudicato di condanna. Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso (art. 613, comma 1, cit.) devono ritenersi quindi sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario» (sentenza n. 8914/2018, in motivazione pag. 15).

Il difetto di legittimazione di Belforte costituisce, altresì, presupposto formale per una decisione da assumere senza formalità di procedura, come previsto dagli artt. 591, comma 1, lett. a), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

3. Tanto comporta che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle