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Ordinanza — n. 31765/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they only complain about sanction illegitimacy without legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Braidich and Petagna inadmissible. The defendants argued the imposed sanctions were illegitimate, but the court found their complaints did not meet the narrow statutory grounds for challenging plea bargain sentences. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely allege illegitimacy of the sanction without citing specific grounds such as lack of correlation, wrong legal qualification, or illegal penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence challenge illegitimacy vs illegality procedural criminal law sanction treatment review sanzioni penali revisione della sentenza penale pena complementare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi sono inammissibili in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
I. 23 giugno 2017, n. 103
Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAIDICH CHRISTIAN FILIPPO nato a BENEVENTO il 17/11/1982 PETAGNA SAMY MANUEL nato a MILANO il 19/11/1985 avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza di patteggiamento impugnata è stata pronunziata il 7 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari di Rimini nei confronti di Christian Filippo Braidich e Samy Manuel Petagna, tratti a giudizio per rispondere del reato di associazione per delinquere e di plurimi episodi di furto.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Entrambi i ricorsi, lamentando violazione di legge, denunziano l'illegittimità del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. L'applicazione della disposizione di cui sopra impone di includere le doglianze formulate dai ricorrenti - che lamentano l'illegittimità ma non l'illegalità del trattamento sanzionatorio - in quelle non più proponibili.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Cos