Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for review. The court ruled the appeal is inadmissible because the law restricts appeals against plea bargains to specific grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Consequently, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine. The court applied the new procedural law which limits the scope of appeals against plea bargains to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of statutory conditions for acquittal. Therefore, the appeal was declared inadmissible de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the trial court failed to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. However, the court held that post-2017 reforms restrict appeals against plea bargains to only specific statutory grounds, excluding challenges regarding the absence of acquittal conditions. Thus, the appeal was rejected as it did not fall within the permitted scope of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory grounds, excluding challenges based on the absence of conditions for acquittal, rendering such appeals inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATALE COSIMO nato a TARANTO il 23/11/1984 avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell'interesse di Pignatale Cosimo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, ex art. 444 del codice di rito, in data 17.2.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause di proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede dì legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 dei 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.