Cassation appeal against plea bargain dismissal grounds rejected; only specific legal errors now admissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the plea bargain judgment lacked motivation regarding dismissal grounds. The appellant argued the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that post-2017 reforms restrict appeals to plea bargains to specific errors, excluding omissions of dismissal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Following legislative reform, appeals against plea bargain judgments are limited to specific grounds, rendering omissions regarding dismissal conditions inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI MASSIMO nato a ROVATO il 09/08/1963 avverso la sentenza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell'interesse di Peri Massimo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ex art. 444 del codice di rito, in data 16.1.2023, è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla stregua di tale previsione si è quindi concluso che è escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Sicché, a fronte dell'onere del giudice di accertare, comunque, la descritta insussistenza di cause dì proscioglimento, l'eventuale omissione della motivazione sul punto, a seguito dell'indicata riforma, non è più censurabile in sede di legittimità; ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01).
2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos