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Ordinanza — n. 31760/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31760/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible on procedural grounds. The defendants argued that the trial court violated the law by imposing a sentence without evaluating potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such challenges are strictly limited by Article 448, paragraph 2-bis, which does not cover this specific scenario.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea agreement sentencing are inadmissible if they do not fall within the strictly enumerated grounds for violation of law, excluding general claims regarding the non-verification of acquittal causes.

Parole chiave

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plea agreement appeal inadmissible cassation violation of law acquittal causes procedural exhaustion remissione della pena abbandono del procedimento penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, in relazione al reato a loro ascritto.
Art. 129 cod. proc. pen.
Bergamini, deducendo violazione di legge quanto alla pena irrogata ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, in relazione al reato a loro ascritto.
art. 129 cod. proc. pen
Bergamini, deducendo violazione di legge quanto alla pena irrogata ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Provenzano Salvatore, nato a Guardarea (TR), il 19/12/1962, Ciliento Antonio, nato a Napoli il 12/02/1985, Provenzano Antonio, nato a Napoli il 20/05/1965, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 05/12/2022; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Verona in composizione monocratica, su conforme richiesta delle parti, applicava ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa ciascuno, in relazione al reato a loro ascritto.

2. Salvatore Provenzano, Antonio Ciliento e Antonio Provenzano ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Simone G. Bergamini, deducendo violazione di legge quanto alla pena irrogata ed alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi degli imputati sono manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Pacificamente, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez.

F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761). Quanto alla pena, come si evince dalla determinazione della stessa in relazione alla fattispecie di furto aggravato ascritta ai ricorrenti, non si versa in caso di pena illegale, solo caso in cui è ammesso il ricorso per cassazione in tema di pena avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23/05/2023 Il Consigliere estens