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Sentenza — n. 31757/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding suspension of proceedings for theft by intimidation under probation. The court rejects the argument that legislative changes exclude this crime from probation eligibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a preliminary ruling that suspended proceedings against Reda for theft by intimidation, applying probation measures. Reda argued that recent legislative reforms and sentencing increases excluded this offense from the direct citation procedure required for probation. The court dismissed the appeal, ruling that the crime remains eligible for probation because the maximum penalty does not exceed ten years and the offense retains its specific typological identity.

Regesto Legislator

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Art. 168-bis cod. pen.; Art. 550 cod. proc. pen.: The institution of suspension of proceedings with probation remains applicable to offenses punishable by detention not exceeding ten years, even if legislative amendments increase the maximum penalty or alter the direct citation procedure, provided the crime's typological identity is preserved.

Parole chiave

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suspension of proceedings probation measures theft by intimidation direct citation procedure legislative reform impact penal maximum threshold procedural suspension sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 168-bis cod. pen.
pen., con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen.
Art. 550 cod. proc. pen.
150 del 2022, il delitto de quo non è incluso tra i casi per i quali si procede con citazione diretta, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.
Art. 624-bis cod. pen.
271610 - 01, a mente del quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 625 cod. pen.
36 del 2019, comunque non conduce, anche con riguardo all'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma, ad una pena detentiva massima superiore a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. (dieci anni di reclusione).
I. n. 36 del 2010
103 del 2017 e, a maggior ragione, per effetto dell'inasprimento sanzionatorio operato dalla I. n. 36 del 2010 e, infine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
I. n. 103 del 2017
Secondo il ricorrente, l'istituto della messa alla prova non sarebbe applicabile al caso di specie, dal momento che, per effetto della riforma operata dalla I. n. 103 del 2017 e, a maggior ragione, per effetto dell'inasprimento sanzionatorio operato dalla I.
d.lgs. 150 del 2022
36 del 2010 e, infine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, il delitto de quo non è incluso tra i casi per i quali si procede con citazione diretta, ai sensi dell'art.
I. n. 134 del 2021
Le considerazioni sistematiche che il ricorrente trae dal mancato inserimento del delitto del quale si tratta fra quelli per i quali si procede con citazione diretta, nonostante il criterio di delega previsto dalla I. n. 134 del 2021, non sono meritevoli di accoglimento.
d.l. 28/10/2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 624-bis cod. pen
271610 - 01, a mente del quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Verdicchio
L'orientamento espresso da Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Verdicchio, Rv.
Sez. 5, n. 37251 del 16/06/2022, D'Orazio
Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, Nastasi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI COSENZAnei confronti di: REDA GIAMPIETRO nato a COSENZA il 30/04/1975 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette:

a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

b) memoria nellpnteresse del Reda, con la quale si chiede il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha disposto la sospensione del procedimento a carico di Giampietro Reda, coimputato del delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., con messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen.

2. Secondo il ricorrente, l'istituto della messa alla prova non sarebbe applicabile al caso di specie, dal momento che, per effetto della riforma operata dalla I. n. 103 del 2017 e, a maggior ragione, per effetto dell'inasprimento sanzionatorio operato dalla I. n. 36 del 2010 e, infine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022, il delitto de quo non è incluso tra i casi per i quali si procede con citazione diretta, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Cuomo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

b) memoria nell'interesse del Reda, con la quale si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'orientamento espresso da Sez. 5, n. 43958 del 12/05/2017, Verdicchio, Rv. 271610 - 01, a mente del quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624-bis cod. pen.) rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, dal momento che questo è applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta, ha trovato recente conferma ad opera di Sez. 5, n. 37251 del 16/06/2022, D'Orazio, non massimata. Ora, va rilevato che l'incremento sanzionatorio operato, in relazione all'art. 624- bis, dall'art. 5, comma 1, lett.

a) della I. n. 36 del 2019, comunque non conduce, anche con riguardo all'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma, ad una pena detentiva massima superiore a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. (dieci anni di reclusione). Non solo. Come di recente ricordato da Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019, Nastasi, Rv. 275078 - 0, la selezione dei reati operata con il comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi, come dimostra la varietà dei livelli sanzionatori corrispondenti alle diverse fattispecie e la vetta raggiunta con l'inclusione del delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. proc. pen., ma da valutazioni di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa, ritenute esposte al pericolo di compromissione dall'adozione generalizzata del modulo procedimentale previsto per i reati attribuiti al Tribunale in composizione collegiale.

Ed invero, non sembra agevolmente superabile l'obiezione secondo la quale non è possibile stabilire alcun rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena e complessità dell'accertamento del reato. Ne consegue che una ricostruzione che aspiri ad un minimo di realismo non può escludere che l'assenza di un preventivo vaglio giudiziale sull'esercizio dell'azione penale sia motivata dalla volontà di limitare l'utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento.

Se tutto ciò coglie il vero è palese che non sono limitate variazioni della pena che possono incidere su quelle valutazioni, aventi nel loro fuoco l'identità tipologica del reato (inteso come furto, indicato dall'art. 550 cod. proc. pen. nel genus con il richiamo dell'art. 625 cod. pen.): un'identità frutto non solo di profili 'tecnici' ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore. Le considerazioni sistematiche che il ricorrente trae dal mancato inserimento del delitto del quale si tratta fra quelli per i quali si procede con citazione diretta, nonostante il criterio di delega previsto dalla I. n. 134 del 2021, non sono meritevoli di accoglimento.

L'art. 1, comma 22, lett.

a) della I. n. 134 del 2021, ha attribuito al legislatore delegato il potere di estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto. La previsione, pertanto, fa espressamente salve le ipotesi previste dall'art. 550, comma 2, del codice di rito tra le quali, alla luce della consolidata giurisprudenza della quale s'è detto, rientra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pe