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Ordinanza — n. 31756/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences, ruling they cannot challenge agreed penalties or lack of dismissal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31756/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible appeals filed by three defendants against a second-instance judgment that partially reformulated a plea bargain sentence. The appellants argued for the precedence of mitigating circumstances over aggravating factors and claimed the court failed to address statutory grounds for dismissal. The court rejected these claims, establishing that defendants cannot unilaterally challenge a penalty freely agreed upon in a plea bargain or demand explicit reasoning for the absence of dismissal causes.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 129 c.p.p.: A defendant cannot challenge the agreed penalty in a plea bargain procedure, nor can they demand the appellate court to explicitly rule on the absence of statutory dismissal grounds when the plea is accepted.

Parole chiave

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plea bargain procedure agreed penalty challenge dismissal grounds omission appellate reformulation inadmissible appeal attenuazione della pena aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza emessa il 7 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 129 c.p.p.
sulle contestate aggravanti e recidive e, l'ultimo, omessa motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
La rilevata causa di inammissibilità dei ricorsi va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 62-bis cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
sulle contestate aggravanti e recidive e, l'ultimo, omessa motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRILLI ROBERTO nato a BITONTO il 11/08/1974 PANTALEO GIUSEPPE nato a BITONTO il 05/09/1970 RACANIELLO DOMENICO nato a BITONTO il 27/05/1965 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza emessa il 7 dicembre 2022, la Corte di appello di Bari, in accoglimento alle richieste di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, la sentenza emessa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Roberto Brilli, Luciano Leila, Giuseppe Pantaleo, Gaetano Marinelli e Domenico Racaniello in relazione ai furti pluriaggravati e alle ricettazioni a ciascuno rispettivamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia.

2. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, gli imputati Roberto Brilli, Domenico Racaniello e Giuseppe Pantaleo, deducendo, i primi due, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti e recidive e, l'ultimo, omessa motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1 È orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dello stesso effettuato dal giudice di prime cure e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante:

è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). 3.2 Inoltre, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

4. La rilevata causa di inammissibilità dei ricorsi va dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/04/2023 Il Consigl