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Sentenza — n. 31750/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31750/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 1 dicembre 2022 il Tribunale di Catania - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Mario La Greca - ha confermato l'ordinanza del 30 ottobre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitto di associazione per delinquere nonché dei delitti aggravati di furto in abitazione (uno dei quali tentato) e furto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31750/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Parole chiave

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organizzazione criminale appartenenza a una banda aiuto all'evasione di detenuti attività criminosa traffico aggravato di cocaina inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15138/2020
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA GRECA MARIO nato a CATANIA il 09/09/1963 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modìf. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 dicembre 2022 il Tribunale di Catania - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Mario La Greca - ha confermato l'ordinanza del 30 ottobre 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziata dei delitto di associazione per delinquere nonché dei delitti aggravati di furto in abitazione (uno dei quali tentato) e furto.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha prospettato la violazione degli artt. 416, 624 e 273 cod, proc. pen. nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, deducendo che: - le intercettazioni ambientali poste a fondamento della statuizione cautelare potrebbero avere ad oggetto il furto commesso anche dal ricorrente il 5 dicembre 2022 (per cui è stato tratto in arresto) e dunque le conversazioni in discorso non dovrebbero riferirsi a tutti i reati per cui è stata disposta la misura; - la Corte di appello di Catania ha recentemente restituito anche al ricorrente i beni sequestri all'atto del detto arresto (tranne quelli restituiti alla persona offesa del reato commesso il 5 dicembre 2022); - il La Greca sarebbe coinvolto solo in alcuni fatti (essendo presente in poche intercettazioni relative solo a taluni reati) e, comunque, la commissione di un reato fine dell'associazione non dimostrerebbe automaticamente l'adesione ad essa (in difetto dei relativi presupposti oggettivi e soggettivi), essendo anzi evidente l'estemporaneità della partecipazione del ricorrente (dato che quasi tutti i beni oggetto di furto sono stati ritrovati in luoghi diversi dalla sua abitazione); - il Tribunale non avrebbe motivato sui gravi indizi di colpevolezza, soprattutto in relazione alle doglianze difensive; - non potrebbero ravvisarsi i presupposti del delitto associativo (atteso che i soggetti coinvolti non sarebbero tre ma solo due, data la posizione marginale del La Greca; i reati sono stati posti in essere - in un lasso di tempo limitato - con modalità di esecuzione dissimili e, dunque, difetterebbe un elemento necessario perché possa ricorrere il delitto associativo; mancherebbe la disponibilità di denaro per commettere gli illeciti, l'organizzazione sarebbe rudimentale poiché era priva di una sede e di strumenti atti ad offendere) né della partecipazione del ricorrente (in ragione della lacunosità delle indagini e della sua assenza «nella maggior parte delle occasioni»), ricorrendo al più la commissione di reati in esecuzione del medesimo disegno criminoso; - sarebbe dubbia la partecipazione del La Greca ai singoli reati fine, ricostruiti con assedi apodittici e sulla scorta di elementi passibili di una lettura alternativa, occorrendo comunque un'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a mente dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITFO Il ricorso è inammissibile.

1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, [...], nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.;

Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 1.1.

Tanto premesso, l'impugnazione è inammissibile perché: - lungi dal muovere una compiuta censura all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha indicato per il tramite di enunciati scarni - quando non apodittici o ipotetici - elementi di fatto che, ad avviso della difesa, deporrebbero per il difetto dei gravi 'indizi di 771 colpevolezza, così prospettando una diversa valutazione dei medesimi elementi in questa sede non consentita, avendo pure fatto mero rimando - per censurare la motivazione - alle allegazioni difensive che sarebbero state disattese, senza neppure indicarle (cfr.

Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01), il che non consente in alcun modo di apprezzare se esse avrebbero inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza impugnata. Ancora, è patente la genericità del ricorso pure nella parte in cui ha richiamato la necessità di un'autonoma valutazione prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cit., non solo perché esso sul punto si è limitato a riportare un principio giurisprudenziale senza correlarlo in alcun modo al caso di specie, ma anche perché non è dato comprendere se abbia inteso riferirlo al provvedimento del G.i.p. ovvero all'impugnata ordinanza del Tribunale, il che esime dal dilungarsi per osservare che il requisito in discorso è previsto con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte e non per il collegio del riesame (cfr.

Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 - dep. 2021 , Galletta, Rv. 280603 - 01). Alla luce di quanto sopra esposto non occorre neppure immorare per rilevare la manifesta infondatezza del ricorso nella parte in cui ha assunto che la sussistenza del delitto di associazione per delinquere richieda necessariamente la commissione di delitti con le medesime modalità (cfr. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01: «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati - fine un elemento strutturale della fattispecie»).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gl