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Sentenza — n. 31747/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31747/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31747/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno, ribaltando la decisione assolutoria di primo grado a fronte dell'appello del Pubblico Ministero, condannava il ricorrente per furto aggravato da violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata specifica. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori, avv. Nicola De Vita e Luigi Capaldo, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del divieto di utilizzabilità sancito dall'art. 63 cod. proc. pen., evidenziando che le dichiarazioni dell'indagato raccolte dalla polizia giudiziaria anche quali dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. non sono utilizzabili in dibattimento anche a fronte dell'accordo delle parti alla loro acquisizione. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta, di conseguenza, violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen. perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione dello stesso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 63 cod. proc. pen, art. 603-bis cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 31747/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rv. 268524 - 01). Peraltro, anche a prescindere da tale principio, che pure si condivide, il ribaltamento della pronuncia assolutoria non è stato determinato, nella fattispecie in esame, da una diversa valutazione della portata delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente nel corso delle indagini preliminari rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado bensì dalla ritenuta utilizzabilità delle stesse ai fini della decisione, sicché non verrebbe comunque in rilievo il dovere del giudice di appello di disporre il rinnovo della prova dichiarativa, anche a voler considerare il disposto dell'art. 603-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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favoreggiamento modifica della sentenza testimonianza della vittima diritto di non autoincriminarsi confessione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nicola De Vita e Luigi Capaldo, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 63 cod. proc. pen
pen., la violazione del divieto di utilizzabilità sancito dall'art. 63 cod. proc. pen., evidenziando che le dichiarazioni dell'indagato raccolte dalla polizia giudiziaria anche quali dichiarazioni spontanee ex art.
art. 603-bis cod. proc. pen
Con il secondo motivo l'imputato lamenta, di conseguenza, violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
Con il secondo motivo l'imputato lamenta, di conseguenza, violazione dell'art. 603-bis cod.
art. 210 cod. proc. pen
pen., in quanto, a differenza dell'esame, disciplinato dall'art. 210 cod.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELLONE MARIO nato a MONTECORVINO ROVELLA il 12/09/1960 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; (s)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Salerno, ribaltando la decisione assolutoria di primo grado a fronte dell'appello del Pubblico Ministero, condannava il ricorrente per furto aggravato da violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata specifica.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Salerno l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante i difensori, avv. Nicola De Vita e Luigi Capaldo, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione del divieto di utilizzabilità sancito dall'art. 63 cod. proc. pen., evidenziando che le dichiarazioni dell'indagato raccolte dalla polizia giudiziaria anche quali dichiarazioni spontanee ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. non sono utilizzabili in dibattimento anche a fronte dell'accordo delle parti alla loro acquisizione. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta, di conseguenza, violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen. perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale alle dichiarazioni spontanee di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. non si applica la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., con la conseguenza che le stesse sono utilizzabili se - come nella fattispecie per cui è processo - il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti (Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, Rv. 231689 - 01; conf., ex ceteris, Sez. 1, n. 44990 del 09/11/2007, Rv. 238702 - 01;

Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Rv. 270314 - 01). Né, del resto, il motivo appare conducente laddove sottolinea che tali dichiarazioni non sarebbero sufficienti per la dimostrazione della responsabilità penale del ricorrente atteso che lo stesso MELLONE ha restituito spontaneamente la refurtiva alla polizia giudiziaria. 2.Anche il secondo motivo, peraltro formulato in modo generico, è manifestamente infondato. Occorre premettere che il giudice di appello che, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, riforma la sentenza assolutoria di primo grado, non è obbligato a rinnovarne l'audizione, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in quanto, a differenza dell'esame, disciplinato dall'art. 210 cod. proc. pen., che costituisce una prova dichiarativa caratterizzata dalla formazione in contraddittorio, le dichiarazioni spontanee sono rimesse alla libera scelta dell'imputato, non sono acquisite in contraddittorio né sono acquisibili d'ufficio, determinandosi, altrimenti, una violazione del diritto al silenzio e del diritto di difesa (ex ceteris, Sez. 2, n. 51983 del 06/10/2016 Ud.

Rv. 268524 - 01). Peraltro, anche a prescindere da tale principio, che pure si condivide, il ribaltamento della pronuncia assolutoria non è stato determinato, nella fattispecie in esame, da una diversa valutazione della portata delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente nel corso delle indagini preliminari rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado bensì dalla ritenuta utilizzabilità delle stesse ai fini della decisione, sicché non verrebbe comunque in rilievo il dovere del giudice di appello di disporre il rinnovo della prova dichiarativa, anche a voler considerare il disposto dell'art. 603-bis cod. proc. pen.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 giugn