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Sentenza — n. 31737/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding theft sentencing where appellate court applied correct statutory maximums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31737/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by four women defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the appellate court imposed an illegal fine of €2,000 for aggravated theft, claiming the statutory maximum was only €1,500. The court ruled that the fine was lawful because it fell within the applicable range for aggravated theft with generic mitigating circumstances, and the alleged error was a favorable violation not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis c.p.; Art. 173 c.p.p.: Appeals challenging the legality of a fine imposed under aggravated theft provisions are inadmissible if the penalty falls within the statutory maximum and the alleged error constitutes a favorable violation of the law.

Parole chiave

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aggravated theft statutory maximum generic mitigating circumstances inadmissible appeal penal sentencing limite legale massimo modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis c.p.
pen., erronea applicazione della legge penale, in quanto, applicate le circostanze generiche, con riferimento al più grave capo 12), la pena base doveva essere individuata nel primo comma dell'art. 624-bis cod.
Art. 173 c.p.p.
Antonio De Martino, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza deliberata il 05/09/2022 della Corte di appello di Napoli, le imputate rinunciavdà tutti i motivi di merito e concordavano con il P.G, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Law n. 36/2019
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza deliberata il 05/09/2022 della Corte di appello di Napoli, le imputate rinunciavdà tutti i motivi di merito e concordavano con il P.G, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 624-bis cod. pen
Al riguardo, mette conto osservare, condividendo l'impostazione del P.G., che il quarto comma dell'art. 624-bis cod. pen., nella formulazione vigente alla data del commesso reato (23/12/2019), formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art.
art. 625 cod. pen
pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 877 del 14/07/2022
- le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ma si tratta di violazione (comunque attinente al processo commisurativo e, in quanto tale, inidonea a integrare una pena illegale: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SIMONE ANNA nato a TORRE ANNUNZIATA il 12/01/1966 IOVENE PATRIZIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/10/1982 IOVENE ANNUNZIATA nato a TORRE ANNUNZIATA il 30/05/1988 IOVENE MIRIANA nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/07/1995 IOVENE VALERIA nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/10/1997 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore delle ricorrenti ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiume, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; per le ricorrenti, l'Avv. Rocco Marsiglia, in sostituzione dell'Avv. Antonio De Martino, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 21/05/2021, il Tribunale di Torre Annunziata, previa esclusione dell'aggravante teleologica in relazione al capo 2) e dell'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, relazione agli altri capi fatta eccezione per quelli sub 3) e 4), nonché della recidiva per Anna De Simone e per Patrizia Iovene, dichiarava: - Miriana Iovene e Valeria Iovene responsabili dei reati loro ascritti e venivano condannate alla pena di anni 6 e mesi 7 di reclusione ed euro 5 mila di multa; - Patrizia Iovene responsabile dei reati di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) e veniva condannata alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.950 di multa; - Annunziata Iovene responsabile dei reati di cui ai capi 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11) e 12) e veniva condannata alla pena di anni 6 e mesi 3 di ed euro 4.650 di multa; - Anna De Simone responsabile dei reati di cui ai capi 2), 3), 4), e 8) e veniva condannata alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 9 mila di multa.

Con sentenza deliberata il 05/09/2022 della Corte di appello di Napoli, le imputate rinunciavdà tutti i motivi di merito e concordavano con il P.G, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. l'applicazione delle seguenti pene: - Miriana Iovene e Valeria Iovene: anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 3 mila di multa, così determinata: pena base per il reato sub 12) (furto pluriaggravato), con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti, anni 4 di reclusione ed euro 2 mila di multa; aumentata di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuna delle restanti imputazioni di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11); - Patrizia Iovene: anni 4 e mesi 9 di reclusione ed euro 2.900 di multa, così determinata: pena base per il reato sub 12), con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti, anni 4 di reclusione ed euro 2 mila di multa; aumentata di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuna delle restanti imputazioni di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10) e 11); - Annunziata Iovene: anni 4 e mesi 7 di reclusione ed euro 2,770 di multa, così determinata: pena base per il reato sub 12), con le generiche equivalenti alle contestate aggravanti, anni 4 di reclusione ed euro 2 mila di multa; aumentata di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuna delle restanti imputazioni di cui ai capi 2), 3), 4), 8), 9), 10) e 11);- Anna De Simone: anni 3 di reclusione ed euro 4.300 di multa, così determinata: per base per il reato sub 3), anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 3 mila di multa; aumentata ad anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 4 mila, per I detenzione dell'arma; aumentata per il capo 2), ad anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 4.100 di multa; aumentata per il capo 4 anni 2, mesi 11 di reclusione ed euro 4.200 di multa; aumentata per il capo 8 alla pena finale.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione Anna De Simone, Miriana Iovene, Annunziata Iovene, Miriana Iovene e Valeria Iovene, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Antonio De Martino, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, in quanto, applicate le circostanze generiche, con riferimento al più grave capo 12), la pena base doveva essere individuata nel primo comma dell'art. 624-bis cod. pen., ma la Corte di appello ha applicato una pena pecuniaria base di 2 mila euro di multa, laddove il massimo edittale è di euro 1,500, il che rende la pena pecuniaria irrogata illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. Quello nell'interesse di Anna De Simone è manifestamente infondato, poiché la stessa non risulta condannata per il delitto sub 12), sicché la censura proposta dai ricorsi in nessun modo può essere riferita alla posizione di detta ricorrente. Per quanto riguarda gli altri ricorsi, essi sono manifestamente infondati. Al riguardo, mette conto osservare, condividendo l'impostazione del P.G., che il quarto comma dell'art. 624-bis cod. pen., nella formulazione vigente alla data del commesso reato (23/12/2019), formulazione successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 26 aprile 2019, n. 36 (in vigore dal 18/05/2019), l'art. 624-bis cod. pen. stabiliva: - al quarto comma, che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti; - al terzo comma, che, in caso di reato aggravato con una delle circostanze previste, tra l'altro, dall'art. 625 cod. pen., che la pena pecuniaria comminata era la multa da euro 1000 a euro 2500.Ne consegue che la pena irrogata individuata nel caso in esame nella misura di euro 2000, all'evidenza, non è illegittima, essendo inferiore al massimo edittale, rispetto al quale poteva essere effettuata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche applicate.

Vero è che la sentenza impugnata ritiene - in violazione della disciplina dettata dall'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. - le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ma si tratta di violazione (comunque attinente al processo commisurativo e, in quanto tale, inidonea a integrare una pena illegale: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) di segno favorevole alle imputate e, dunque, non sindacabile in assenza di impugnazione del P.M. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s