Sentenza — n. 31734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 aprile 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Foggia che, all'esito di rito abbreviato, aveva sancito la penale responsabilità di Michele e Alessandro Caporale, tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 393 e 582, 583 cod. pen. ai danni, rispettivamente, di Giuseppe e Claudio Depalma. Più precisamente, all'esito del giudizio di appello: - la condanna di Alessandro Caporale alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sub A) è stata confermata; - la condanna di Michele Caporale per le lesioni gravi a carico di Claudio Depalma di cui al capo 3) è stata confermata; - è stata ridotta la pena inflitta a quest'ultimo a mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 393 cod. pen, art. 52 cod. pen, art. 391-bis cod. proc. pen, art. 62 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e 5) dell'art. 62 cod. pen. Quanto alla provocazione, il ricorrente rievoca le osservazioni già svolte a sostegno della richiesta di applicazione della scriminante della legittima difesa. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5), cod. pen., il ricorrente contesta il fatto che si sia trasformata l'aggressione compiuta da Claudio Depalma in una mera aggressione verbale.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAPORALE MICHELE nato a FOGGIA il 04/03/1984 CAPORALE ALESSANDRO nato a ORTA NOVA il 01/01/1951 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore Avvocato ANTONIO GIACCHETTA, difensore di fiducia di CAPORALE ALESSANDRO, che , che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso; Udito il difensore Avv. FRANCESCO PAOLO DE SANCTIS, difensore di fiducia di CAPORALE MICHELE, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 aprile 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Foggia che, all'esito di rito abbreviato, aveva sancito la penale responsabilità di Michele e Alessandro Caporale, tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 393 e 582, 583 cod. pen. ai danni, rispettivamente, di Giuseppe e Claudio Depalma. Più precisamente, all'esito del giudizio di appello: - la condanna di Alessandro Caporale alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sub A) è stata confermata; - la condanna di Michele Caporale per le lesioni gravi a carico di Claudio Depalma di cui al capo 3) è stata confermata; - è stata ridotta la pena inflitta a quest'ultimo a mesi otto di reclusione.
Nei fatti, Alessandro Caporale è stato reputato responsabile di essersi fatto arbitrariamente ragione da sé minacciando e strattonando Giuseppe Depalma per indurlo a non raccogliere la paglia su un fondo limitrofo al suo. Michele Caporale, figlio di Alessandro, è stato ritenuto responsabile di avere cagionato lesioni gravi a Claudio Depalma, figlio di Giuseppe, allorché quest'ultimo aveva affrontato Alessandro Caporale per chiedergli conto della condotta di cui sopra, poco dopo il suo verificarsi.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di Michele Caporale si compone di due motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione. Sussisterebbe la scriminante della legittima difesa — sostiene il ricorrente — come si ricaverebbe dalle dichiarazioni del teste Michele Grossano rese ex art. 391-bis cod. proc. pen., che aveva affermato che Michele Caporale era intervenuto perché aveva visto che Depalma picchiava il padre Alessandro. Errata sarebbe la scelta della Corte di merito di escludere la rilevanza a discarico di tale contributo a causa di:
1) una non meglio precisata affinità con i Caporale mentre, al contrario, Grossano al momento del fatto stava parlando proprio con Giuseppe Depalma il che lasciava presumere al più una vicinanza a quest'ultimo;
2) una divergenza con le dichiarazioni rese nell'immediatezza, divergenza che il ricorrente esclude in quanto le iniziali dichiarazioni del teste erano state molto generiche e, comunque, non avevano riguardato la lite da Claudio Depalma e Michele Caporale. L'unico colpo subito dalla persona offesa era stato un pugno, mentre era falso che Depalma avesse ricevuto calci e pugni al viso e al corpo mentre era a terra, circostanza non riferita dai testimoni. A riprova della mancanza di credibilità dei Depalma, il ricorrente sostiene che Freda Luigi, bracciante in quel momento impegnato sui terreni, aveva escluso di essere stato vittima di un'aggressione da parte di Alessandro Caporale, contrariamente a quanto sostenuto dai Depalma.
Alessandro Caporale e Giuseppe Depalma avevano avuto una discussione, poi il primo era andato via e, allorché aveva percorso circa 200 metri, era stato fermato da Claudio Depalma, che l'aveva aggredito, imponendo l'intervento del figlio Michele. Le dichiarazioni dell'imputato ed il certificato medico a lui rilasciato dimostrerebbero che il predetto aveva agito per difendere se stesso e il padre. Avere affermato che il pericolo non fosse attuale perché Alessandro Caporale si trovava nella sua autovettura è sbagliato perché chiunque abbia vissuto l'esperienza di essere aggredito in auto sa quanto è difficile difendersi e, nel contempo, guadagnare la fuga, tanto più che, come riferito dal teste Grossano, Claudio Depalma aveva collocato la propria auto dinanzi a quella del Caporale.
Vi sarebbero, quindi, tutti i presupposti della legittima difesa: l'aggressione ingiusta ai danni di entrambi i Caporale, la reazione legittima di Michele Caporale, l'attualità e l'involontarietà del pericolo e la proporzione tra offesa e difesa. Il silenzio tenuto dall'imputato durante il fatto non testimonierebbe l'assenza di volontà difensiva. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché, in primo luogo, le lesioni non sarebbero gravi, in quanto, dal referto di pronto soccorso, emerge che la prognosi è stata di trenta giorni, come si evincerebbe dalla documentazione medica allegata al ricorso.
In secondo luogo, andrebbero concesse le circostanze attenuanti di cui ai nn.
2) e 5) dell'art. 62 cod. pen. Quanto alla provocazione, il ricorrente rievoca le osservazioni già svolte a sostegno della richiesta di applicazione della scriminante della legittima difesa. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 5), cod. pen., il ricorrente contesta il fatto che si sia trasformata l'aggressione compiuta da Claudio Depalma in una mera aggressione verbale.
4. Il ricorso di Alessandro Caporale consta di un solo motivo, che lamenta violazione dell'art. 393 cod. pen. e vizio di motivazione. Esordisce il ricorrente affermando che Claudio Depalma era inattendibile come comprovato dal fatto che aveva affermato che Luigi Freda — come già osservava l'altro ricorso — era stato aggredito da Alessandro Caporale, circostanza smentita dal Freda. Non si comprenderebbe, inoltre, quale sia la rilevanza intimidatoria della frase "Tu non la devi raccogliere la paglia, io la paglia la incendio" attribuita ad Alessandro Caporale, ammesso che l'avesse effettivamente pronunziata. Viene, infine, richiamata, anche in questo caso, la testimonianza del teste Grossano. 3 ir
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso di Michele Caporale — che sostiene la sussistenza della scriminante della legittima difesa perché l'imputato avrebbe agito a difesa del padre Alessandro, in tesi aggredito da Claudio Depalma — è versato in fatto e manifestamente infondato. Esso, invero, indulge su una diversa ricostruzione del fatto pur a fronte di una sentenza di appello che non appare manifestamente illogica laddove ha svalutato la valenza a discarico delle dichiarazioni rese dal teste Grossano ex art. 391-bis cod. proc. pen. se raffrontate con quelle rese nell'immediatezza del fatto, laddove il dichiarante aveva mostrato certezza solo nel riferire di uno scontro verbale tra Claudio Depalma e Alessandro Caporale, tanto più che quest'ultimo, come constatato dai Carabinieri intervenuti, non presentava alcun segno di lesioni.
Ne consegue che, così ricostruiti i fatti, la sentenza si sottrae alle critiche del ricorrente, dal momento che ha correttamente escluso la ricorrenza dei presupposti della legittima difesa — in particolare dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo — sia perché non era in atto alcuna aggressione fisica da parte della persona offesa, sia perché Alessandro Caporale avrebbe potuto allontanarsi. I presupposti essenziali della legittima difesa sono, infatti, costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.
Per concludere, va poi osservato che ogni altro tentativo del ricorrente per indurre questa Corte ad una rivisitazione del vaglio delle prove e della loro composizione critica — affannosamente attuato dalla parte indugiando ripetutamente sul merito della regiudicanda — è vano, tenuto conto dei rigidi limiti dello scrutinio d legittimità.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Quando contesta la durata delle lesioni, lamentando genericamente un travisamento della documentazione medica, il ricorso è manifestamente infondato perché non precisa quale certificato non sia stato compreso ed allega al ricorso una serie di referti e certificazioni senza la dovuta puntualizzazione che consenta un confronto con l'affermazione della Corte di merito che si assume frutto di travisamento. 2.2. Quando lamenta la negazione della circostanza attenuante della provocazione, il ricorso è aspecifico in quanto non affronta la seconda delle rationes decidendi che hanno condotto a negare l'attenuante, vale a dire quella che attiene alla circostanza che era stato Alessandro Caporale, vale a dire il soggetto in relazione al quale sarebbe stata attuata la condotta provocatoria da parte di Michele Depalma, ad avere innescato la contesa, mediante il proprio atteggiamento eteroaggressivo.
Si ritiene che, in questo caso, possa trarsi ispirazione dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per l'illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell'avversario. La portata di tale principio va ampliata, estendendola anche ai casi, come quello sub iudice, in cui la provocazione cui Michele Caporale ha reagito (l'aggressione al padre da parte di Claudio Depalma) era una reazione di quest'ultimo all'atteggiamento avuto da Alessandro Caporale, poco prima, nei confronti d Giuseppe Caporale; quindi ai casi in cui la sfida cui reagisce il provocatore sia attribuibile non già all'autore del fatto che invoca l'attenuante, ma al diverso soggetto a protezione del quale sia posta in essere l'azione delittuosa che si pretenderebbe scriminata. 2.3.
Il ricorso, infine, quando affronta il punto della sentenza impugnata in cui è stata negata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
5) cod. pen., è completamente sganciato dall'argomentazione della Corte di appello sul tema già posto nell'atto di appello. I Giudici di appello, infatti, hanno negato l'attenuante in quanto hanno correttamente ritenuto che l'evento del reato — vale a dire la produzione di lesioni — fosse completamente scollegato da un'azione della persona offesa, il cui comportamento - anche nella stessa prospettiva del ricorrente - aveva costituito solo l'innesco della contesa; per il riconoscimento dell'attenuante in parola, infatti, occorre che la persona offesa abbia concorso causalmente nella determinazione dello specifico evento del reato, mentre non è invece sufficiente che il suo comportamento abbia costituito semplicemente il movente della condotta dell'imputato (Sez. 5, n. 35560 del 07/06/2012, Porta e altri, Rv. 253203; Sez. 2, n. 6910 del 07/02/1973, Luciani, Rv. 125163).
3. Il ricorso d Alessandro Caporale è inammissibile siccome versato in fatto e del tutto eccentrico rispetto alla doverosa impostazione critica specifica che deve contrassegnare l'impugnativa di legittimità. Il ricorso, infatti, è un tentativo di indurre una nuova valutazione delle fonti di prova ed è, inoltre, aspecifico in quanto omette di confrontarsi sia con l'intero percorso motivazionale attraverso il quale è stato costruito il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, sia con quel segmento della sentenza impugnata che concerne la violenza perpetrata dall'imputato — mediante uno strattonamento — nei confronti della persona offesa e riferita dai testi.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricors