Cassation court annuls appeal court's cost order where defendant was partially acquitted on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the portion of the Lecce Court of Appeal judgment ordering the defendant to pay appeal costs. The defendant was partially acquitted on appeal regarding the sentencing phase of the assault charge, yet the lower court still imposed financial penalties. The court ruled that when an appeal results in any modification favoring the accused, they cannot be condemned to pay appeal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 592, comma 1, cod. proc. pen.: When an appeal results in a modification of the first-instance judgment in favor of the accused, the appellate court cannot concurrently condemn the accused to pay the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRIATTI ROMINA nato a LECCE il 08/08/1970 avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, decidendo in funzione di giudice di appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Chiriatti Ronnina, imputata del delitto di cui all'art. 581 cod. pen. in danno di Vieira Lima Aurenide, quanto al solo trattamento sanzionatorio, con conferma nel resto. Ha, inoltre, condannato Chiriatti Romina al pagamento delle spese del grado di giudizio e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 592, comma 1„ cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che l'error iuris commesso dal Tribunale consisterebbe nell'avere condannato la Chiriatti al pagamento delle spese processuali di giudizio ancorché ella non fosse rimasta del tutto soccombente all'esito dello stesso. La retta interpretazione della norma evocata, implica, infatti, che, quando l'impugnazione comporti una modifica di qualunque genere della sentenza di primo grado in favore dell'imputato, quest'ultimo non può essere condannato al pagamento delle spese processuali di giudizio.
3. Con requisitoria in data 25 maggio 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Giovanni Di Leo, ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio, nella parte in cui dispone la condanna alle spese processuali del grado di appello.
4. Con memoria in data 1 giugno 2023, il difensore della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La sentenza impugnata ha effettivamente riformato la sentenza di primo grado, pronunciata nei confronti di Chiriatti Romina, riconosciuta responsabile del delitto di percosse in danno di Vieira Lima Aurenide, sia pure con riguardo al solo punto della determinazione della pena inflittale: donde, l'imputata, uscita parzialmente vittoriosa dal giudizio di appello, non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali per il giudizio del grado, giusta la pacifica interpretazione dell'art. 592, comma 1, cod. proc. pen..
2. Questa Corte si è, infatti, da sempre espressa affermando che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (Sez. 5, n. 40825 del 04/07/2017, Rv, 271426; Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Rv. 242611; Sez. 4, n. 31447 del 11/06/2002, Rv. 222137).
3. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali del grado di appello, condanna che deve essere eliminata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputata alle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consiglier