Cassation court dismisses conviction for theft of electricity due to lack of required private prosecution complaint under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Veronica Patragnoni for theft of electricity without remittal. The defendant argued for acquittal based on procedural defects, while the Prosecutor General requested dismissal of the appeal. The court ruled that the new law requires a formal complaint to proceed, which was absent in the case file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85 comma 1 d. Igs. n. 150 del 2022; The criminal action for theft of electricity cannot be pursued in the absence of a formal complaint by the injured party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATRAGNONI VERONICA nato a ASCOLI PICENO il 23/09/1990 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette:
a) le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
b) memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 settembre 2022 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Veronica Patragnoni alla pena di giustizia, avendola ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento.
2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta sopravvenuto difetto di procedibilità dell'azione penale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta assoluta carenza di motivazione in relazione alla censura, sviluppata nell'atto di appello, quanto al mancato sequestro dello strumento fraudolento che sarebbe stato adoperato per l'alterazione della registrazione dei consumi e all'omissione degli avvisi di cui agli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:
a) conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
b) memoria nell'interesse dell'imputata, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato, dal momento che non si rinviene in atti alcun atto querelatorio della persona offesa, fosse pure presentato nel periodo previsto dall'art. 85, comma 1, d. Igs. n. 150 del 2022. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.