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Sentenza — n. 31178/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to material error in document sentence versus oral reading and lack of specificity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment without remittal due to a material error where the written document contradicted the oral reading in court. The appellant argued for retrial based on this discrepancy and a failure to re-evaluate sentencing, while the prosecution requested dismissal of most grounds. The court ruled the document must be replaced to match the oral reading and rejected the appeal for lack of specificity regarding habitual behavior.

Regesto Legislator

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Art. 599, 592 c.p.p.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: A judgment document differing from the oral reading constitutes a material error requiring annulment without remittal to replace the text, while vague arguments regarding sentencing adjustments or habitual conduct lack the necessary specificity for admissibility.

Parole chiave

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material error document oral reading discrepancy annulment without remittal lack of specificity sentencing adjustment habitual behavior procedural admissibility aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 599 c.p.p.
Art. 592 c.p.p.
Art. 544, comma 3, c.p.p.
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
Posto che nel primo si dava atto della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe dovuto provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
dl. 28/10/2020, n. 137
23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE GIUSEPPE nato a ERICE il 09/04/1986 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le:

a) conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto dell'impugnazione;

b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte d'appello di Palermo, per quanto emerge dal dispositivo letto in udienza, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Giuseppe Giacalone alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. Nel dispositivo della sentenza - documento depositata in data 12 dicembre 2022 è contenuto, per evidente mero errore materiale, il riferimento ad altra decisione assunta nei confronti di persona diversa che aveva impugnato una pronuncia del tutto distinta.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, alla luce del difetto della condizione di procedibilità. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al contrasto tra il dispositivo emesso a seguito della camera di consiglio e la motivazione della sentenza. Posto che nel primo si dava atto della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., il giudice avrebbe dovuto provvedere a rideterminare il trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176:

a) conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto dell'impugnazione;

b) conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché in atti è presente la denuncia querela del 14 gennaio 2021 presentata da Francesca Sugamele.

2. Il secondo motivo è inammissibile, nella misura in cui invoca una rideterminazione della pena che riposa sul mero errore contenuto nella sentenza documento, che contiene un dispositivo difforme da quello letto in udienza e che si riferisce ad altra vicenda processuale. Cionondinneno, proprio siffatta difformità impone l'annullamento senza rinvio della sentenza - documento con sostituzione del dispositivo nei termini che vengono sotto indicati, al fine di ripristinare la corrispondenza con il dispositivo letto in udienza.3. Il terzo motivo è inammissibile, per assenza di specificità, per avere la Corte territoriale sottolineato razionalmente le svariate condanne dell'imputato per delitti contro il patrimonio: ciò che vale ad escludere il carattere non abituale del comportamento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al dispositivo contenuto nella sentenza documento che sostituisce con il seguente: "Visti gli artt. 599 e 592 c.p.p., conferma la sentenza resa in data 23.3.2021 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, appellata dall'imputato Giacalone Giuseppe che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Palermo, in data 20 settembre 2022". Dichiara