Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31177/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding attempted aggravated theft of a car and recidivism. The court rejected arguments about abandoned property and sentencing logic.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mariut Felix inadmissible, upholding the conviction for attempted aggravated theft of a car. The defense argued the vehicle was likely abandoned property (res derelicta) and that the court's reasoning on recidivism lacked logical depth. The court rejected these claims, stating that abandonment requires clear intent to relinquish ownership, which is evident for registered vehicles, and that the lower court properly applied statutory criteria for recidivism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 69 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The abandonment of a registered movable good does not constitute dereliction without clear intent to relinquish ownership, and recidivism must be evaluated based on the functional link between prior convictions and the current offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted aggravated theft res derelicta requirements recidivism evaluation registered vehicle ownership criminal appeal inadmissibility stato difettoso del veicolo confisca del veicolo a motore detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Quanto osservato, in applicazione del quarto comma dell'art. 69 cod. pen., esclude la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche (già riconosciute e ritenute equivalenti alle aggravanti contestate) in termini di prevalenza.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 69 cod. pen
Quanto osservato, in applicazione del quarto comma dell'art. 69 cod. pen., esclude la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche (già riconosciute e ritenute equivalenti alle aggravanti contestate) in termini di prevalenza.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020
Questa Corte ha precisato, ripetu- tamente e fin da tempi risalenti, che per aversi derelizione non è sufficiente l'ab- bandono della cosa (o la sua perdita), dovendo questa essere accompagnata dal- la volontà di spogliarsi del bene (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep.
Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015
280380; Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Rv.
Sez. 2, n. 2816 del 17/10/1983
Sez. 2, n. 2816 del 17/10/1983, dep.
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MARIUT FELIX, nato in Romania, il 12 gennaio 1981; avverso la sentenza del 6 maggio 2022, della Corte d'appello Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 6 maggio 2022, la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Felix Mariut responsabile del reato di tentato furto aggravato di un'autovettura. Propone ricorso l'imputato formulando due autonomi motivi di censura, affe- renti, il primo, all'oggetto materiale della condotta (in ipotesi non qualificabile come bene altrui, ma come res derelicta), il secondo al trattamento sanzionato- rio e, segnatamente, al riconoscimento e all'applicazione della recidiva e, paralle- lamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, sostiene la difesa, l'autovettura sottratta sarebbe di proprietà di tale Serafino Gaglini, deceduto, cosicché, attesa l'ubicazione dell'autovettura (parcheggiata su pubblica via) e le relative condizioni di manutenzione, si sareb- be dovuto attivare la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 460 del 1999, che, attraverso l'iter procedimentale descritto, avrebbe potuto condurre ad una verosimile dichiarazione di abbandono e alla conseguente qualificazione del- l'autovettura come rifiuto; con conseguente assoluzione dell'imputato per insus- sistenza del fatto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, secondo la difesa, la corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere sussistente l'aggravante contestata alla luce di un mero richiamo ai precedenti penali emersi a carico del ricorrente, colorato di una semplice formula di stile ("appare costituire indice di maggiore pericolosità"), non indicativa del percorso logico che deve sottendere la predetta valutazione e del quale il compendio motivazionale deve dar conto. Cosicché, esclusa la recidi- va (circostanza ostativa al relativo riconoscimento), ben si sarebbero potute ap- plicare le circostanze attenuanti generiche alla luce delle particolari condizioni, soggettive ed oggettive, del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, per come si è detto, il ricorrente deduce che non vi sarebbe certezza in ordine all'altruità dell'autovettura sottratta, in quanto vero- similmente abbandonata dal legittimo proprietario. La censura è manifestamente infondata. Questa Corte ha precisato, ripetu- tamente e fin da tempi risalenti, che per aversi derelizione non è sufficiente l'ab- bandono della cosa (o la sua perdita), dovendo questa essere accompagnata dal- la volontà di spogliarsi del bene (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280380; Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Rv. 26310501;

Sez. 2, n. 2816 del 17/10/1983, dep. 1984, Rv. 163362). Tale volontà, come correttamente evi- denziato dalla corte territoriale, deve risultare inequivocabilmente dalle condizio- ni di tempo e di luogo dell'abbandono della cosa, alla luce della effettiva possibi- lità, da parte del proprietario, di riappropriarsi del bene, anche in un futuro non prossimo, o comunque di esercitare un controllo su di esso, anche se all'attualità non esercitato (ibidem, in motivazione). Tutto ciò è ancor più vero se la res sottratta è, come l'autovettura, un bene mobile registrato, la cui titolarità (e la relativa circolazione) emerge dalla sempli- ce consultazione di un regime pubblico.

Ed anzi, proprio la specifica procedura richiamata dal difensore dà conto di come, al momento del furto, in assenza di una specifica volontà dismissiva da parte del legittimo proprietario (o dei suoi eredi, atteso che la predetta procedura comunque non esclude l'applicazione del- le norme successorie) non potesse qualificarsi in termini di res derelicta.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, considerato che la motivazione offerta dalla corte territoriale dà conto di come la valutazione opera- ta non si sia fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma sulla valutazione in concreto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).

In questi termini, infatti, la Corte ha dato atto di come la molteplicità di delitti contro il patrimonio commessi e accertati con sentenze definitive, alcuni dei quali quali in tempi recenti, in ragione del contesto ambientale spazio temporale in cui sono stati consumati, abbiano funzionato da stimolo criminogeno per la con- sumazione del nuovo reato. E tanto, alla luce di quanto evidenziato in preceden- za, dà conto del legame funzionale dei precedenti reati rispetto alla consumazio- ne di quello per cui è giudizio. Quanto osservato, in applicazione del quarto comma dell'art. 69 cod. pen., esclude la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche (già riconosciute e ritenute equivalenti alle aggravanti contestate) in termini di prevalenza.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo