Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31175/2023 — snpen Generato dall'IA

Court partially allows appeal annulling conviction for forgery of seals absorbed by vehicle plate forgery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment convicting the defendant for forgery of vehicle plates and public certification seals. While the defense argued the acts constituted separate crimes or mere reproduction, the court held that the forgery of seals was legally absorbed by the more serious crime of forgery of the vehicle plate. Consequently, the conviction for the absorbed offense was annulled without remittal, while the sentencing portion was annulled and remitted for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 469, 477, 482 cod. pen.; The crime of forgery of public certification seals is absorbed by the crime of forgery of the vehicle plate when the seal is an accessory element of the plate.

Parole chiave

Generato dall'IA
absorption of crimes vehicle plate forgery public certification seals criminal liability Cassazione di Roma falsificazione di marche ufficiali abuso della licenza e delle targhe contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 469 cod. pen.
Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge, adducendo che erroneamente nella specie non sarebbe stato affermato il concorso apparente in relazione ai fatti contestati sub specie dell'art. 469 cod. pen. (la contraffazione delle impronte di pubblica certificazione) e degli artt.
Art. 477 cod. pen.
230263 - 01, che ha rilevato come «l'art. 477 c.p.
Art. 482 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
pen.; e deve essere, altresì, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia, atteso che il reato più grave in relazione al quale era stata determinata la pena base, oltre che gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod.
Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
e non potendo procedersi in questa sede ed ai sensi dell'art. 620, lett.
art. 469 cod. pen
Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge, adducendo che erroneamente nella specie non sarebbe stato affermato il concorso apparente in relazione ai fatti contestati sub specie dell'art. 469 cod. pen.
art. 477 c.p
230263 - 01, che ha rilevato come «l'art. 477 c.p.
art. 476 c.p
Sicché, secondo la prevalente dottrina, la norma si riferisce ad atti complementari dell'autorizzazione e del certificato [...]: atti tutti che dovrebbero essere qualificati come "atti pubblici" ai sensi dell'art. 476 c.p.
art. 469 c.p
o di contrassegni di per sé riconducibili all'art. 469 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1702 del 23/10/2013 - dep. 2014, Sisti
non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento» (Sez. 5, n. 1702 del 23/10/2013 - dep. 2014, Sisti, Rv.
Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti
Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv.
Sez. 5, n. 13299 del 20/10/1999, La Porta
E la ragione della prevalenza assegnata al certificato o all'autorizzazione è nella funzione meramente accessoria che viene svolta dalle vidimazioni, autenticazioni, etc.»; Sez. 5, n. 13299 del 20/10/1999, La Porta, Rv.
Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi
Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv.
Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun
pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMPILLONI ANDREA nato a ROMA il 13/08/1968 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GIANPAOLO FAGIOLO nel corpo della propria memoria, con la quale nell'interesse dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di L'Aquila - a seguito del gravame interposto nell'interesse di Andrea Zampilloni - ha confermato la pronuncia in data 13 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Sulmona aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 482 e 469 cod. pen., 186, comma 7, cod. strada, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - per quanto qui di interesse - l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge, adducendo che erroneamente nella specie non sarebbe stato affermato il concorso apparente in relazione ai fatti contestati sub specie dell'art. 469 cod. pen. (la contraffazione delle impronte di pubblica certificazione) e degli artt. 477 e 482 cod. pen. (la contraffazione della targa automobilistica), evidenziando come la prima ipotesi avrebbe ad oggetto le impronte di pubblica certificazione apposte sulla targa. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, rappresentato che i reati contro la fede pubblica di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile concorrerebbero. La difesa ha presentato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha, altresì, dedotto che l'imputato non avrebbe compiuto una vera e propria contraffazione poiché la targa in discorso sarebbe una mera riproduzione (su cui aveva apposto i dati corretti) da lui utilizzata in attesa dell'immatricolazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongo, rimanendo assorbito il secondo motivo.

1. L'imputato è stato ritenuto responsabile, per quel che qui rileva alla luce di quanto prospettato con il primo motivo, per la contraffazione della targa automobilistica apposta sulla vettura di sua proprietà (artt. 477 e 482 cod. pen. - capo A. della rubrica) e per la contraffazione delle impronte di pubblica certificazione apposte sulla stessa targa (469 cod. pen. - capo B. della rubrica). Questa Corte ha già osservato che «il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento» (Sez. 5, n. 1702 del 23/10/2013 - dep. 2014, Sisti, Rv. 258672 - 01;

Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230263 - 01, che ha rilevato come «l'art. 477 c.p. equipar[i] alla falsità materiale in autorizzazione o in certificato la condotta di chi, "mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste" per la validità di quegli atti. Sicché, secondo la prevalente dottrina, la norma si riferisce ad atti complementari dell'autorizzazione e del certificato [...]: atti tutti che dovrebbero essere qualificati come "atti pubblici" ai sensi dell'art. 476 c.p. ovvero come impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.

Deve, quindi, ritenersi che l'art. 477 c.p. ha lo scopo di rendere punibile a un solo titolo la falsificazione di un documento che è rappresentativo, oltre che di un certificato o di un'autorizzazione amministrativa, anche di atti i quali sarebbero di per sé riconducibili all'ipotesi prevista dall'art. 476 c.p. o di contrassegni di per sé riconducibili all'art. 469 c.p. E la ragione della prevalenza assegnata al certificato o all'autorizzazione è nella funzione meramente accessoria che viene svolta dalle vidimazioni, autenticazioni, etc.»; Sez. 5, n. 13299 del 20/10/1999, La Porta, Rv. 214854 - 01).

Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte qua, bastando aggiungere che le allegazioni ulteriori, rispetto a quelle in esso contenute, e prospettate con la memoria difensiva (volte a negare che abbia avuto luogo una contraffazione) sono state irritualmente dedotte poiché non inerenti ai motivi originari (cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 469 cod. pen.; e deve essere, altresì, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia, atteso che il reato più grave in relazione al quale era stata determinata la pena base, oltre che gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. e non potendo procedersi in questa sede ed ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 469 c.p. ritenuto assorbito nel reato di cui agli artt. 482-477 c.p. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul pu