Ordinanza — n. 30749/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREZNIKAR ALES nato il 28/02/1983 avverso la sentenza del 25/01/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare di Udine, sull'accordo delle parti, ha applicato la pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ales Breznikar, in relazione al delitto di furto pluriaggravato ( artt. 624 - 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.. ). 1.1. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Pasquale Fabio Crea, che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 30749/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ales Breznikar, in relazione al delitto di furto pluriaggravato ( artt. 624 - 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.. ). 1.1. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Pasquale Fabio Crea, che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREZNIKAR ALES nato il 28/02/1983 avverso la sentenza del 25/01/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice dell'udienza preliminare di Udine, sull'accordo delle parti, ha applicato la pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ales Breznikar, in relazione al delitto di furto pluriaggravato ( artt. 624 - 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.. ). 1.1. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Pasquale Fabio Crea, che si affida a un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo all'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F - , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). 2.Si osserva, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio. 3.Alla declaratoria di inammissibilità, da pronunciarsi senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 31 maggio 2023 Il