Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30742/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing on request dismissed as inadmissible for non-allowed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30742/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law against a sentencing order based on a request. The defense argued for generic mitigating circumstances and non-punishment, but the court noted that appeals against such orders are strictly limited to specific issues regarding the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing orders based on requests are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty, rendering appeals on other grounds inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing on request inadmissible appeal Cassation procedure non-punishment cause legal qualification error cause penali remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod.
Art. 444, 445 cod. proc. pen.
del Tribunale di Lecce - per quel che qui rileva - ha applicato a Stefan Petre Memet la pena (di due anni di reclusione ed euro trecento di multa) su richiesta ex art. 444 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
e deducendo che sarebbe stata negata apoditticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero i presupposti.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce - per quel che qui rileva - ha applicato a Stefan Petre Memet la pena (di due anni di reclusione ed euro trecento di multa) su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di furto aggravato agli artt.
art. 131-bis cod. pen
e deducendo che sarebbe stata negata apoditticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero i presupposti.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Falla, Rv. 267585
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Falla, Rv. 267585 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMET STEFAN PETRE nato il 22/02/1988 avverso la sentenza del 24/10/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2022 il G.U.P. del Tribunale di Lecce - per quel che qui rileva - ha applicato a Stefan Petre Memet la pena (di due anni di reclusione ed euro trecento di multa) su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di furto aggravato agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 7, cod. pen. a lui ascritto in concorso con altri.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale, di norme processuali poste a pena di nullità, inammissibilità e decadenza nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), richiamando gli artt. 444, 445 cod. proc. peri., 131-bis, 133, 62 -bis, 624 e 625 cod. pen. e deducendo che sarebbe stata negata apoditticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante ne ricorressero i presupposti.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Non occorre, allora, immorare né per rilevare la patente genericità del ricorso né per osservare che il delitto aggravato in imputazione, alla luce della pena detentiva edittale per esso posta (da tre a dieci anni di reclusione), non rientra tra i reati per cui può farsi applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (neppure nel testo oggi vigente in forza del d. Igs.150/2022). L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili dm colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Falla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. C