Ordinanza — n. 29666/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto i motivi di appello non oggetto di rinuncia, inerenti il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati, così rideterminando le pene nei confronti di Emanuele Zompì, Luigi De Michele e Lucio Parrotto per il reato loro ascritto, ritenuto avvinto ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ad altri reati separatamente giudicati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 707 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha accolto i motivi di appello non oggetto di rinuncia, inerenti il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati, così rideterminando le pene nei confronti di Emanuele Zompì, Luigi De Michele e Lucio Parrotto per il reato loro ascritto, ritenuto avvinto ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ad altri reati separatamente giudicati.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PARROTTO LUCIO nato a CASARANO il 19/06/1989 DE MICHELI LUIGI nato a CASARANO il 18/06/1992 ZOMPI EMANUELE nato a CASARANO il 02/04/1990 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 settembre 2022 la Corte di appello di Lecce, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto i motivi di appello non oggetto di rinuncia, inerenti il trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati, così rideterminando le pene nei confronti di Emanuele Zompì, Luigi De Michele e Lucio Parrotto per il reato loro ascritto, ritenuto avvinto ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ad altri reati separatamente giudicati.
2. Nei confronti della citata decisione hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i tre imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo, con un primo comune motivo, violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., contestato nel capo B della rubrica, nonché - con secondo comune motivo - violazione di legge con riguardo alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.
3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata dà atto, a pagina 5, che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di non doversi procedere per prescrizione, in quanto il reato di cui al capo B (art. 707 cod. pen.) non ha formato oggetto di condanna da parte del primo giudice. Ciò premesso, la Corte ha recepito l'accordo così come formulato, rispetto al residuo reato di cui al capo A, mentre per il reato di cui al capo B, sulla base della citata premessa, non è stata irrogata alcuna pena. 3.2. Quanto al secondo motivo, va ricordato che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C