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Ordinanza — n. 29664/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 05/10/2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Dario Mammana il 01/12/2021. Avverso la citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, enunciando quattro motivi. Il ricorso è stato depositato il 28/02/2023.

Regesto Legislator

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art. 23-bis legge n. 176/2020; Ordinanza — n. 29664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre precisare che la notificazione "alle parti" è soddisfatta, quanto all'imputato, mediante notificazione per posta elettronica certificata al solo difensore di fiducia (cfr. art. 83, comma 9, decreto-legge 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27), e ciò è appunto avvenuto in data 05/10/2022, subito dopo la conclusione dell'udienza.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini inosservanza del termine perentorio preclusione per tardività notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 23-bis legge n. 176/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMANA DARIO nato a PALERMO il 29/01/1989 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 05/10/2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di Dario Mammana il 01/12/2021.

2. Avverso la citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, enunciando quattro motivi. Il ricorso è stato depositato il 28/02/2023.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Risulta che: - la sentenza è stata pronunciata il 05/10/2022 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare; - la sentenza è stata depositata il 21/12/2022, e dunque entro il termine di novanta giorni di cui si è detto; - dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23-bis legge n. 176/2020), e dunque dal 03/01/2023, decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione; - il termine per impugnare, dunque, scadeva il 17 febbraio, mentre il ricorso è stato depositato il 27 febbraio; - naturalmente, tutto quanto sin qui esposto postula che il dispositivo, pronunciato all'udienza del 05/10/2022 in assenza delle parti giacché la trattazione dell'appello è avvenuta secondo il rito "cartolare emergenziale", sia stato notificato alle parti (art. 23-bis, comma 3, decreto-legge n. 137/2020 cit.).

Occorre precisare che la notificazione "alle parti" è soddisfatta, quanto all'imputato, mediante notificazione per posta elettronica certificata al solo difensore di fiducia (cfr. art. 83, comma 9, decreto-legge 17/03/2020 n. 18, convertito dalla legge 24/04/2020 n. 27), e ciò è appunto avvenuto in data 05/10/2022, subito dopo la conclusione dell'udienza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende