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Ordinanza — n. 29654/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing order as generic complaint lacks specific legal grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29654/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing order inadmissible because the complaint was too generic. The appellant argued the lower court's reasoning was merely stereotyped, but failed to specify which elements rendered the decision insufficiently motivated. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing orders are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty; generic complaints about stereotyped formulas are inadmissible.

Parole chiave

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appeal against sentencing order inadmissible appeal generic complaint sufficient motivation procedural costs motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANIELLO GIUSEPPE nato a ACIREALE il 07/09/1990 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 12 gennaio 2023, il Tribunale di Catania in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato Aniello Giuseppe, la pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla motivazione della sentenza. Trattasi di motivazione apparente consistente nell'adozione di formule stereotipate.

3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 n Il Cons