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Sentenza — n. 29653/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29653/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29653/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9 dicembre 2022, depositata in data 30 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Frosinone ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art.321 commi primo e secondo cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto l'autorizzazione relativa al servizio di autonoleggio con conducente rilasciata a Montoneri Marco.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29653/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è infondato. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte, confrontandosi con la medesima fattispecie oggetto di contestazione, ha stabilito che: In tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Conf.: n.31852/2020, n. 31855/2020 e n. 31856/2020). (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Rv. 279830). 1.2.

Parole chiave

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concessione per esercizio taxi autorizzazione d'esercizio guida senza autorizzazione obbligo di autorizzazione autostazione autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTONERI MARCO nato a ROMA il 25/07/1981 avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del TRIBUNALE RIESAME di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, TOMMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, pervenute in data 12 maggio 2023, del difensore di fiducia, avv. MARCO PIANCATELLI, per il ricorrente, che nel replicare alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022, depositata in data 30 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Frosinone ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art.321 commi primo e secondo cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto l'autorizzazione relativa al servizio di autonoleggio con conducente rilasciata a Montoneri Marco.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge per mancato esame di un motivo di ricorso con conseguente mancanza di motivazione. L'ordinanza, quanto al fumus commissi delicti, è censurabile e non risponde alle doglianze precedentemente mosse con l'atto di riesame relative: -alla insussistenza del reato di falso non essendo oggetto di normazione il concetto di "sede operativa" con conseguente insussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato (falso per induzione). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente in ordine alla eccezione sulla situazione ambientale del Comune di Boville Ernica.

E' insussistente l'ulteriore elemento dell'induzione in inganno dei funzionari pubblici che hanno rilasciato le autorizzazioni dal momento che in un piccolo comune quale Bonville Ernica è irragionevole immaginare che siano rilasciati falsamente i provvedimenti incriminati dal momento che i dipendenti comunali conoscono quello che accade nel paese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

1. Il primo motivo è infondato. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte, confrontandosi con la medesima fattispecie oggetto di contestazione, ha stabilito che: In tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Conf.: n.31852/2020, n. 31855/2020 e n. 31856/2020). (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Rv. 279830). 1.2.

La motivazione del provvedimento non può considerarsi apparente (con la conseguente inammissibilità di altri vizi motivazionali) dal momento che ha risposto alle censure relative al concetto di sede operativa, peraltro non formulata nei medesimi termini con l'atto di riesame. Il Tribunale attraverso un percorso motivazionale né assente, né apparente, ha argomentato quanto alla contestata necessità di un vincolo di collegamento tra l'attività di noleggio esercitata e il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione con specifico riferimento alla normativa applicabile.

Ha infatti specificato che la norma applicabile richiedeva e richiede "[..] un minimo di organizzazione di attività e un luogo organizzato per ricevere le chiamate dei clienti, tenere le scritture in forma cartacea che attestino il numero delle corse effettuate con annotazioni puntualmente descritte [..1". Appare evidente che la norma richiamata opera una descrizione di un luogo che può definirsi sede operativa. 2.11 secondo motivo è generico, nonché manifestamente infondato. Il ricorrente si limita a prospettare la sussistenza di una situazione ambientale in base alla quale "tutti sapevano" di come si svolgeva il servizio e, nonostante ciò, rilasciavano egualmente le autorizzazioni, senza in concreto indicare in che cosa siffatta situazione abbia in concreto inficiato la motivazione dell'ordinanza impugnata; il motivo propone censure totalmente versate in fatto e come tali incensurabili in questa sede 3.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro