Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic failure to cite non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense failed to specifically address the lower court's reasoning regarding non-prosecution grounds. Although the defendant argued the judge paraphrased the law instead of explicitly citing statutory causes for non-punishment, the court found the complaint too generic. The decision rests on the requirement that appeals against plea bargain sentences must concretely engage with the specific factual and legal arguments presented by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the lower court's explicit reasoning on non-prosecution causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARRO MASSIMO nato a CATANIA il 06/11/1982 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha accolto il concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ratificato l'accordo sulla pena raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto pluriaggravato ( artt. 110 - 624 - 625 nn. 4 e7 cod. pen.) e resistenza a pubblico ufficiale ( art. 337 cod. pen.), contestati a Massimo Garro, applicando, previa esclusione della recidiva, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600 di multa.
2. Ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore avvocato Morena Cundari, che svolge un unico motivo denunciando erronea applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen e correlati vizi della motivazione, dolendosi che il Giudice a quo abbia motivato con formula di stile, parafrasando l'art. 129 cod. proc. pen., in merito alla insussistenza di cause di non punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Va premessa la ammissibilità, anche nell'ipotesi di impugnazione di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., del motivo con il quale si deduca, come nel caso di specie, la mancata delibazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità o non procedibilità o di estinzione del reato, secodo l'approdo risolutivo delel Sezioni Unite Fazio (Sez. U. n. 19415 del 08 maggio 2023 (ud. 27 ottobre 2022), che nell'affermare che «nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza», hanno, in motivazione, chiarito, più in generale, che il principio secondo cui in presenza di richiesta condivisa di patteggiamento, che, per qualsiasi ragione, non abbia tenuto conto di maturate cause estintive del reato, il giudice - in nessun modo condizionato dall'esercizio di un potere di rinuncia alla prescrizione, non espresso nelle forme di legge - non è comunque esentato dal dovere funzionale del pertinente rilievo, ai sensi del menzionato art.129 cod. proc. pen. ( Sez.
U, n. 18953 del 25/02/2016 Cc. (dep. 06/05/2016 ) , Piergotti, Rv. 266333) - , mantiene validità anche in relazione all'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. che non costituisce procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi ed alla valutazione di quelli non rinunciati. 2.Tanto premesso, si osserva che l'inammissibilità del ricorso discende dalla genericità della deduzione difensiva che omette di confrontarsi con la sentenza impugnata che ha specificamente argomentato sul punto, fondando la propria decisione in ordine alla prova del reato contestato, oggetto dell'accordo negoziale, richiamando la sentenza di primo grado e gli esiti dell'attività investigativa, in essa analiticamente compendiata. 3.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 16 maggio 2