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Ordinanza — n. 29649/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29649/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29649/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da COSTAS ROBERT, nato in Moldavia, il 22 novembre 2001; avverso la sentenza del 20 ottobre 2022, del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29649/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da COSTAS ROBERT, nato in Moldavia, il 22 novembre 2001; avverso la sentenza del 20 ottobre 2022, del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

Parole chiave

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esame di cassazione furto aggravato perseguimento penale in via sostitutiva querela reiterazione di reati penali caso grave

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 673 cod. proc. pen
150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da COSTAS ROBERT, nato in Moldavia, il 22 novembre 2001; avverso la sentenza del 20 ottobre 2022, del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Costas Robert ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro che ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avanzata in ordine a un episodio di furto pluriaggravato; - che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è inammissibile atteso che è del tutto generico (perché si esaurisce in mere proposizioni astratte, prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna) ed è proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. fuori dai casi consentiti; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 aprile 2023 sigli estens