Sentenza — n. 29639/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 01/06/2022 la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata il 04/03/2019 dal Tribunale di Rimini nei confronti di Selmi Soufiane, ha riqualificato il reato ascrittogli in quello di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624, 625, primo comma n. 7 e 61 n. 5 cod. pen.), riducendo la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen; Sentenza — n. 29639/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SELMI SOUFIENE nato il 13/04/1976 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 01/06/2022 la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza di condanna pronunciata il 04/03/2019 dal Tribunale di Rimini nei confronti di Selmi Soufiane, ha riqualificato il reato ascrittogli in quello di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624, 625, primo comma n. 7 e 61 n. 5 cod. pen.), riducendo la pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con unico motivo la contraddittorietà intrinseca della sentenza, che nella motivazione ha dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato ed ha però pronunciato un dispositivo di condanna, distonico rispetto alla motivazione.
3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato. 4.1. La motivazione della sentenza impugnata riferisce che il reato, commesso il 29 novembre 2014, doveva essere dichiarato «estinto per maturazione del massimo termine di prescrizione alla data del 29.5.2022». Il dispositivo, invece, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in cinque mesi di reclusione ed euro 120 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado. Nella motivazione non vi è alcun cenno al trattamento sanzionatorio e, dunque, la determinazione della pena è del tutto immotivata, conformemente del resto alla dichiarata volontà di prendere atto della prescrizione. 4.2.
Per il vero, la prescrizione non era ancora maturata alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado, e dunque l'affermazione contenuta nella sentenza è errata. La causa estintiva del reato, tuttavia, è maturata in epoca successiva e la non manifesta infondatezza del ricorso impone di prenderne atto. 4.2.1. La pena massima edittale per il furto tentato aggravato nei termini ritenuti dalla Corte di appello di Bologna è pari a sei anni e otto mesi di reclusione. Infatti l'art. 625, secondo comma, cod. pen. stabilisce la pena massima di dieci anni di reclusione per il furto consumato quando concorrono due o più delle circostanze previste «dai numeri precedenti» (cioè le circostanze indicate nel primo comma della norma) ovvero quando «una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61».
E' esattamente questo il caso: la circostanza indicata nell'art. 625, primo comma n. 7, cod. pen. concorre con quella indicata nell'art. 61 n. 5 cod. pen. Naturalmente, trattandosi di delitto tentato, ai fini dell'individuazione della pena massima occorre operare la minima riduzione prevista dall'art. 56 cod. pen., con il risultato indicato in premessa. 4.2.2. Non risultando cause di sospensione del termine di prescrizione e pur tenendosi conto degli eventi interruttivi, il termine massimo è dunque pari a quello sopra indicato (anni sei e mesi otto) aumentato di un quarto, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.: dunque, anni otto e mesi quattro di reclusione, decorsi alla data del 29 marzo 2023.
5. La sentenza va dunque annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per