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Sentenza — n. 29628/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29628/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29628/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salzillo Alfonso, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 20/01/1967, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori di fiducia dell'imputato, avv.to Nicola Leone e avv.to Giuseppe Stellato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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artt. 96 d.p.r. 361/1957, art. 7 legge 203/1991; Sentenza — n. 29628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo giudice ha, quindi, osservato che nel 2013 non vi erano state competizioni elettorali, mentre nel maggio 2011 vi erano state quelle per il rinnovo della carica di sindaco e, non a caso, i due collaboratori erano stati arrestati per l'accusa di tentato omicidio nell'aprile 2011, per cui la versione del Mastroianni appariva più credibile. La sentenza di appello, a sua volta, ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 86 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, rilevando come tale qualificazione, a parità di condotta, sia più corretta, trattandosi, nel caso in esame, non di elezioni alla Camera dei deputati, ma di elezioni comunali.

Parole chiave

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corruzione elettorale favoreggiamento appartenenza politica truffa all'assistenza sociale colpa del patrocinatore falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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artt. 96 d.p.r. 361/1957
pen., in Casal di Principe ed altrove dal 2002, con condotta in corso (capo 1); agli artt. 96 d.p.r. 361/1957, 7 I.
art. 7 legge 203/1991
Pacificamente, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7, d.l.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salzillo Alfonso, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 20/01/1967, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 01/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi i difensori di fiducia dell'imputato, avv.to Nicola Leone e avv.to Giuseppe Stellato, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26/04/2018 - con cui Alfonso Salzillo era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: all'art. 416-bis, commi primo e terzo, cod. pen., in Casal di Principe ed altrove dal 2002, con condotta in corso (capo 1); agli artt. 96 d.p.r. 361/1957, 7 I. 203/1991, in Santa Maria Capua Vetere, in epoca prossima all'aprile 2011 (capo 2) -, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo 1) e, qualificata la condotta sub 2) ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.p.r. n. 570/1960, rideterminava la pena.

2. In data 13/07/2022 Alfonso Salzillo ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to Nicola Leone ed avv.to Giuseppe Stellato, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto, con l'assoluzione dell'imputato dalla fattispecie associativa, risulta mutato anche il parametro valutativo della contestazione di corruzione elettorale, con conseguente onere, per la Corte di merito, di motivare adeguatamente in riferimento ai motivi di appello proposti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in seguito ad un ridimensionamento del quadro probatorio complessivo, posto che la vicenda di corruzione elettorale non poteva più inquadrarsi in una forma di partecipazione all'associazione mafiosa; ciò, a maggior ragione, tenuto conto della genericità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia Pasquale Fava e Mario Mastroianni, per nulla convergenti anche sotto l'aspetto del riferimento cronologico, avendo il Fava fatto riferimento all'anno 2013 ed il Mastroianni all'aprile 2011; la sentenza impugnata, nell'aderire alla prospettazione del Mastroianni, non considera come nel 2011 il Salzillo avesse ancora frequenti contatti con la famiglia Del Gaudio, per cui non avrebbe avuto alcun bisogno dell'appoggio elettorale di altri, in particolare dell'organizzazione dei Casalesi, rispetto alla quale i Del Gaudio erano federati, oltre a numerose contraddizioni nel propalato dei collaboratori, enumerate in ricorso e già poste a fondamento dell'appello, su cui la sentenza impugnata ha omesso ogni risposta, nonostante la decisività del dato temporale in riferimento alla fattispecie di reato contestata, nonché la decisività del contenuto dell'accordo che, nel caso di specie, resta assolutamente vago; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 7 I. 203/191, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in quanto i collaboratori non hanno mai fatto alcun riferimento al dan dei Casalesi, individuando un vantaggio esclusivamente personale derivante dall'accordo con il Salzillo, laddove la motivazione della Corte territoriale si fonda su meri rapporti di conoscenza tra il Salzillo ed alcuni componenti del clan, senza affrontare il tema della proiezione soggettiva della contestata aggravante, l'assenza della quale non può non rilevare anche in riferimento alla intervenuta prescrizione del reato.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Alfonso Salzillo è fondato e va, pertanto, accolto.

Va anzitutto ricordato come la motivazione della sentenza di primo grado si sia fondata sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia Pasquale Fava e Mario Mastroianni. Il primo affermava di conoscere il Salzillo come soggetto impegnato nella politica, avendone percepito l'appartenenza al clan in occasione della vicenda che, nel 2002/2003, aveva coinvolto Sebastiano Caterino, capo del gruppo di cui faceva parte anche il collaboratore, e due soggetti legati a Nicola Schiavone; in tale contesto egli aveva appreso del legame tra l'imputato e Nicola Schiavone; aggiungeva che il Salzillo era stato legato a Sonia Del Gaudio, la cui famiglia era collegata ai Casalesi; tuttavia, a seguito dell'interruzione della relazione con la donna, il Salzillo, nel 2013, poco prima dell'arresto del Fava, lo aveva contattato, insieme al Mastroianni, per ottenere l'appoggio elettorale che aveva ricevuto in passato dai Del Gaudio, su cui non poteva più contare, anche in considerazione della crescita del gruppo facente capo a Sebastiano Caterino; il collaboratore non ricordava di quali elezioni si trattasse, ma affermava che, in occasione dell'incontro, il Salzillo non aveva consegnato loro materiale elettorale, ma era ben consapevole del loro spessore criminale, come in precedenza era a conoscenza di quello dei Del Gaudio.

Mario Mastroianni, anch'egli uomo di fiducia di Sebastiano Caterino, dichiarava di conoscere il Salzillo come un assessore del comune di Santa Maria Capua Vetere e che, nell'aprile 2011, due mesi prima del provvedimento di fermo nei suoi confronti e di quelli del Fava per il tentato omicidio di Pimpinella, il Salzillo lo aveva avvicinato in un bar, due o tre mesi prima delle elezioni, ed aveva chiesto — pur sapendo che il loro gruppo aveva in passato aiutato un altro candidato, Franco Cecere - se fossero disposti a dargli un appoggio, spiegando che in passato lo avevano aiutato i Del Gaudio, ai quali egli aveva corrisposto la somma di euro 50.000,00, somma che non avrebbe potuto elargire allo stato; il Mastroianni aveva replicato che lui ed il Fava lo avrebbero potuto aiutare per 30.000,00 euro, spiegando che, effettivamente, in passato avevano sostenuto un candidato del Cecere, e che egli aveva fatto presente al Salzillo che avrebbero potuto garantirgli un numero di voti più elevato rispetto a quelli ottenuti per il precedente candidato, sicché si accordavano per 30.000,00 euro ed il Mastroianni si era riservato di parlarne con il Fava, cosa che non si era verificata; dopo circa quindici giorni era stato il Fava a chiedergli se egli avesse concluso un accordo con il Salzillo, come da questi appreso, aggiungendo che la somma era congrua; tuttavia, l'incontro a tre non si era verificato, né loro due, nel frattempo tratti in arresto per il tentato omicidio di Pimpinella, avevano potuto fornire alcun appoggio al Salzillo, né avevano ricevuto la somma.

Il primo giudice ha, quindi, osservato che nel 2013 non vi erano state competizioni elettorali, mentre nel maggio 2011 vi erano state quelle per il rinnovo della carica di sindaco e, non a caso, i due collaboratori erano stati arrestati per l'accusa di tentato omicidio nell'aprile 2011, per cui la versione del Mastroianni appariva più credibile. La sentenza di appello, a sua volta, ha riqualificato la condotta ai sensi dell'art. 86 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, rilevando come tale qualificazione, a parità di condotta, sia più corretta, trattandosi, nel caso in esame, non di elezioni alla Camera dei deputati, ma di elezioni comunali.

Nel resto, la sentenza impugnata ha richiamato integralmente la motivazione del primo giudice, affermando come vi fosse stato un accordo, separatamente concluso dal Salzillo sia con il Fava che con il Mastroianni che, immediatamente dopo, si erano consultati tra loro, in epoca antecedente l'arresto. La Corte territoriale ha aggiunto che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nel caso in esame, sussiste in quanto l'imputato conosceva i suoi interlocutori come soggetti organici al clan dei Casalesi e già collaboratori di Sebastiano Caterino; il Salzillo, inoltre, non poteva ignorare l'evoluzione dei rapporti a seguito della morte del Caterino e l'inserimento del Fava e del Mastroianni nel clan dei Casalesi a pieno titolo, avendo il Salzillo a lungo frequentato Antonio Schiavone e Nicola Panaro; non a caso, infatti, il Salzillo, dopo l'allontanamento dai Del Gaudio, federati dei Casalesi, si era rivolto a coloro che rappresentavano gli ultimi esponenti ancora liberi della fazione Schiavone, alla quale sia il Fava che il Mastroianni si erano avvicinati, a loro volta, dopo l'omicidio di Sebastiano Cateri no. Tanto premesso, va anzitutto osservato come la sentenza impugnata non chiarisca affatto i termini dell'accordo intervenuto tra il Salzillo ed i due esponenti del clan dei Casalesi, non comprendendosi affatto quale sarebbe stata la contropartita per il clan a seguito della elezione del Salzillo alla carica di sindaco, e che cosa questi si fosse impegnato a fare a vantaggio del clan o di esponenti di spicco dello stesso.

Per quanto, quindi, emerga dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia che, a seguito dei colloqui intercorsi con il Salzillo, sia il Fava che il Mastroianni avessero pattuito l'elargizione della somma di 3.000,00 euro in cambio del loro appoggio elettorale al candidato alla carica di sindaco, ciò che manca del tutto - come si evince dal tessuto motivazionale di entrambe le sentenze di merito - è lo sviluppo argomentativo circa le modalità operative dell'accordo in funzione della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, in termini di proiezione logica, tanto più in relazione all'esclusione della condotta associativa.

Pacificamente, anche a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini Paolo, Rv. 278734). Intuitivamente, quindi, proprio la pronuncia assolutoria dalla fattispecie associativa avrebbe imposto una motivazione ancor più accurata circa la concreta configurazione della detta aggravante, essendo venuto meno il principale tassello ricostruttivo a supporto della stessa, ossia la intraneità del Salzillo alla compagine associativa.

Collocandosi, invece, il Salzillo al di fuori di tale compagine, in tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la natura soggettiva della circostanza aggravante - applicabile al concorrente nel reato a condizione che questi abbia conosciuto e fatta propria la finalità di agevolare l'associazione - ancor di più, in riferimento a soggetto estraneo alla compagine criminosa, avrebbe reso necessario un approfondimento accurato della dimensione soggettiva della stessa in funzione della sua proiezione agevolativa; nessuna appagante argomentazione, al contrario, si rinviene nella sentenza impugnata in riferimento alla particolare motivazione a delinquere ed alla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, che connotano la circostanza aggravante in questione.

Tale circostanza deve, quindi, essere esclusa, con conseguente rilevanza del decorso del termine massimo di prescrizione del reato; tale termine, pari ad anni sei mesi sette, anche considerati i 384 giorni di sospensione, risulta prescritto alla data del 20/10/2019. La sussistenza di un accordo comunque intervenuto tra il Salzillo e gli esponenti del clan dei Casalesi, funzionale a garantire l'appoggio al ricorrente quanto meno dei suoi interlocutori, rende evidente l'impossibilità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Ne consegue quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge n.