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Sentenza — n. 29620/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29620/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2021 dal Giudice di Pace di Udine, che ha assolto Giardullo Fabio dai reati di minaccia e lesione personale, rigettando, però, la richiesta, avanzata dall'imputato, di condanna del querelante (Bare! Renzo) alla rifusione delle spese.

Regesto Legislator

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art. 542 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29620/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il giudice di pace, pur avendo assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ha rigettato la domanda di condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato. L'art. 427, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 542 cod. proc. pen., prevede che, quando ne venga fatta domanda, il giudice condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, in tal modo lasciando intendere che non vi sarebbe potere discrezionale del giudice; ma, in realtà, subito dopo aggiunge che, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

Parole chiave

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indennità di patrocinio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali prove fabbricate diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 542 cod. proc. pen
pen., richiamato dall'art. 542 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIARDULLO FABIO nato a SANT'ANGELO D'ALIFE il 05/04/1978 avverso la sentenza del 06/12/2021 del GIUDICE DI PACE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 6 dicembre 2021 dal Giudice di Pace di Udine, che ha assolto Giardullo Fabio dai reati di minaccia e lesione personale, rigettando, però, la richiesta, avanzata dall'imputato, di condanna del querelante (Bare! Renzo) alla rifusione delle spese.

2. Avverso la sentenza del Giudice di pace, l'imputato ha proposto appello, che il Tribunale di Udine ha riqualificato in ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, contesta la mancata condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare il comportamento doloso della persona offesa, che, come risulterebbe dagli atti di causa, avrebbe «costruito un quadro probatorio inesistente».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Il giudice di pace, pur avendo assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ha rigettato la domanda di condanna del querelante alla rifusione delle spese in favore dell'imputato. L'art. 427, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 542 cod. proc. pen., prevede che, quando ne venga fatta domanda, il giudice condanni il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, in tal modo lasciando intendere che non vi sarebbe potere discrezionale del giudice; ma, in realtà, subito dopo aggiunge che, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.

E la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche (Sez. 5, n. 31728 del 16/06/2004, Guarino, Rv. 229332). Nel caso in esame, il giudice di pace ha esercitato tale potere discrezionale senza incorrere in alcun vizio logico, ritenendo - come implicitamente emerge dalle pagine 4 e 5 della sentenza - di compensare le spese, poiché, sebbene non fosse stato possibile affermare «ogni oltre ragionevole dubbio» la responsabilità dell'imputato in ordine allo specifico fatto storico contestato, era emerso «che qualche cosa era accaduto, per cui il Giardullo ... si promuoveva con scuse e buoni propositi ...» 2.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos