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Sentenza — n. 29618/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29618/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29618/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva condannato Tondo Luigino, Serratì Vincenzo e Miglietta Antonio per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, numeri 5 e 7 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro, si sarebbero impossessati di entrambe le ruote di una bicicletta che il proprietario aveva attaccato, con una catena, a un cancello posto lungo la pubblica via.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 114 cod. pen, artt. 415-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, articolo 415-bis cod. pen, art. 429 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29618/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che in realtà si sarebbe trattato di cose abbandonate, come desumibile dalla circostanza che la bicicletta era stata attaccata all'esterno e non all'interno del cancello del condominio. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.

Parole chiave

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incidente ciclistico altri reati infrazioni alle norme della circolazione infrazione privilegiata reati contro le pubbliche comunicazioni violazione del segnale luminoso

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624 cod. pen.
art. 114 cod. pen
Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 114 cod. pen.
artt. 415-bis cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod.
articolo 415-bis cod. pen
Il secondo comma dell'articolo 415-bis cod. pen.
art. 429 cod. proc. pen
A differenza dell'art. 429 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONDO LUIGINO nato a GALATINA il 22/01/1976 SERRATI VINCENZO nato a TREPUZZI il 23/09/1962 MIGLIETTA ANTONIO nato a TREPUZZI il 22/10/1967 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di accogliere il ricorso di Tondo Luigino e di dichiarare inammissibili gli altri due ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva condannato Tondo Luigino, Serratì Vincenzo e Miglietta Antonio per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, numeri 5 e 7 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro, si sarebbero impossessati di entrambe le ruote di una bicicletta che il proprietario aveva attaccato, con una catena, a un cancello posto lungo la pubblica via.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto dall'avv. Diego Cisternino, nell'interesse di Tondo Luigino, si compone di cinque motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624 cod. pen. Sostiene che non vi sarebbe alcun elemento che consente di affermare che le due ruote rinvenute dalla polizia giudiziaria nelle mani del Serratì e del Miglietta fossero proprio quelle asportate dalla bicicletta attaccata al cancello sito in Lecce, alla Via martiri d'Otranto n.

4. Per poter giungere a tale conclusione sarebbe stato necessario un accurato accertamento da parte di soggetti dotati di particolari qualifiche e competenze tecniche e non, come invece era avvenuto, attraverso una mera verifica effettuata, <<ad occhio nudo>> e di notte, da alcuni agenti di polizia. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe considerato che: non erano stati rinvenuti attrezzi necessari a smontare le ruote; il proprietario della bicicletta, sebbene formalmente invitato, non si era presentato in questura per formalizzare la denuncia. 3.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 624 cod. pen. Contesta la decisione dei giudici di merito che avrebbero fondato il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato per il solo fatto di essere stato trovato in compagnia del Serratì e del Miglietta, che avevano una ruota in mano ciascuno. Sostiene che sarebbe del tutto priva di riscontri la tesi della Corte di appello, che - per giustificare la circostanza che le mani del Tondo, a differenza di quelle degli altri due imputati, non erano sporche di grasso - ha sostenuto che il Tondo aveva svolto il mero ruolo di palo. 3.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Contesta l'applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che in realtà si sarebbe trattato di cose abbandonate, come desumibile dalla circostanza che la bicicletta era stata attaccata all'esterno e non all'interno del cancello del condominio. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625, comma 1, n. 5 cod. pen.

Contesta l'applicazione dell'aggravante dell'aver commesso il fatto in più persone riunite poiché essa presupporrebbe l'effettiva partecipazione del Tondo al reato, che non sarebbe stata accertata. 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 114 cod. pen. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La difesa, al riguardo, con l'atto di appello, aveva sostenuto che l'imputato avrebbe fornito un contributo minimo alla realizzazione del reato.

4. Il ricorso proposto dall'avv. Vincenzo Perrone, nell'interesse di Serrati Vincenzo e Miglietta Antonio, si compone di un unico motivo, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178, 179, 180, 415-bis e 552 cod. proc. pen. I ricorrenti rappresentano che, con i motivi di appello, la difesa aveva specificamente eccepito che l'imputazione riportata nel decreto di citazione a giudizio era diversa da quella riportata nell'avviso di conclusione delle indagini; in particolare conteneva anche la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, mancante nell'avviso ex artt. 415-bis cod. proc. pen. Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe errato nel comprendere quale fosse l'effettiva eccezione sollevata dalla difesa, rispondendo a essa come se avesse ha avuto ad oggetto l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso di Tondi Luigino e di dichiarare inammissibili gli altri due ricorsi.

6. L'avv. Diego Cisternino, per l'imputato Tondo, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza.

7. L'avv. Vincenzo Perrone, per gli imputati Serrati e Miglietta, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere i ricorsi e di annullare la sentenza.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il ricorso di Tondo Luigino è inammissibile. 2.1. I primi due motivi sono inammissibili, perché versati in fatto. Con essi, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patata no). Va solo rilevato che la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, evidenziando che i tre imputati erano stati sorpresi, in piena notte, con in mano le ruote, a pochi metri di distanza dalla bicicletta priva delle due ruote. Ha osservato che: la circostanza che solo il Serrati e il Miglietta avessero le ruote in mano e le mani sporche di grasso era giustificabile con il ruolo di palo svolto dal Tondo; non sarebbe logico accompagnarsi di notte a due persone che avevano appena perpetrato un reato, che avevano ancora in mano il corpo del reato e presentavano i segni della consumazione del reato; neppure dal punto di vista degli altri due imputati, sarebbe logico accompagnarsi a una persona estranea al reato; alcuna spiegazione alternativa era emersa dall'istruttoria o era stata fornita dal diretto interessato.

Quanto al mancato rinvenimento di attrezzi, la Corte di appello ha osservato che le biciclette di recente costruzione hanno un sistema di sgancio rapido, che, attraverso una leva, consente di estrarre le ruote dal loro alloggiamento. Si tratta di argomentazioni logiche, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato, rendendo così i motivi privi anche della necessaria specificità estrinseca. 2.2. Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che la tesi secondo la quale la bicicletta sarebbe stata abbandonata non solo non risultava dimostrata, ma era smentita dalle dichiarazioni dell'agente Serra, che aveva riferito che il mezzo si trovava in buone condizioni e che non era stato abbandonato per strada, ma era saldamente assicurato a un cancello. 2.3.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. Esso, in sostanza, si risolve in una contestazione non dell'aggravante, ma del giudizio di responsabilità operato dai giudici di merito in ordine alla partecipazione del Tondo al reato e, in quanto tale, consiste in una mera reiterazione dei primi due motivi di ricorso. 2.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha implicitamente risposto alla questione dell'applicazione dell'art. 114 cod. pen., fornendo un'ampia motivazione circa il rilevante contributo fornito dal Tondo alla commissione del reato, svolgendo il ruolo di palo.

Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021;

Depretis, Rv. 281935);

3. Il ricorso proposto da Serrati Vincenzo e Miglietta Antonio è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo, va rilevato che risulta del tutto infondata la tesi dei ricorrenti secondo la quale la Corte di appello non avrebbe compreso l'eccezione sollevata dalla difesa. La Corte territoriale, infatti, nel testo della sentenza (cfr. pagina 2), ha riportato la questione in termini esatti. Nel merito, l'eccezione è manifestamente infondata. Il secondo comma dell'articolo 415-bis cod. pen. prevede che l'avviso debba contenere solo «la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto ...».

A differenza dell'art. 429 cod. proc. pen., che prevede che il decreto che dispone il giudizio debba contenere anche l'enunciazione, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti.L'indicazione della recidiva nell'avviso di conclusioni delle indagini, pertanto, non è richiesta da alcuna norma di legge e alcuna norma di legge prevede che l'omissione di tale indicazione comporti vizio di nullità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga