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Sentenza — n. 29594/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against denial of non-prosecution for attempted aggravated theft under four-year statutory maximum.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29594/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision denying a plea of non-prosecution for attempted aggravated theft. The lower court incorrectly assumed the statutory maximum penalty precluded the plea, failing to account for the reduction from six to four years due to the attempt. The court ruled that since the maximum penalty was below the five-year threshold, the plea was applicable and the lower court made a legal error requiring remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 2, n. 2 c.p.; Art. 131-bis, comma 1, c.p.; Art. 56 c.p.; The plea of non-prosecution for particular triviality applies when the statutory maximum penalty, reduced for attempt, remains below five years, regardless of the original aggravated theft classification.

Parole chiave

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attempted theft aggravated non-prosecution plea statutory maximum penalty reduction for attempt Cassation annulment remittal for retrial criminal procedure Italy traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 2, n. 2 c.p.
Con sentenza del 31/05/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia Elena Andreea Trufia per il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma n.
Art. 131-bis, comma 1, c.p.
L'atto di appello aveva devoluto alla Corte territoriale la cognizione del punto della decisione inerente il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 56 c.p.
pen., meno un terzo, corrispondente alla minima riduzione praticabile ai sensi dell'art. 56 cod.
Art. 2, comma 1, lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n.
Art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
art. 131-bis cod. pen
L'atto di appello aveva devoluto alla Corte territoriale la cognizione del punto della decisione inerente il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 56 cod. pen
pen., meno un terzo, corrispondente alla minima riduzione praticabile ai sensi dell'art. 56 cod. pen.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: TRUFIA ELENA ANDREEA nato il 04/11/1994 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 31/05/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia Elena Andreea Trufia per il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma n. 2 cod. pen. Si trattava del furto di un prodotto del valore di 31 euro circa, sicché il Tribunale aveva riconosciuto all'imputata le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., in regime di prevalenza sulla contestata aggravante. L'atto di appello aveva devoluto alla Corte territoriale la cognizione del punto della decisione inerente il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - negata dal primo giudice sulla base di considerazioni inerenti la gravità concreta del fatto - e la Corte di appello ha respinto l'unico motivo di gravame ritenendo che la pena edittale massima prevista per il delitto di furto aggravato ostasse all'applicazione dell'invocata norma.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo con unico motivo la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, non considerando che il massimo edittale della pena per il delitto di furto tentato aggravato nei termini di cui all'imputazione è pari a quattro anni di reclusione e dunque non ostativa, in astratto, all'applicazione della causa di non punibilità richiesta.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Bologna deve essere incorsa in una svista, non considerando che il reato, originariamente contestato come furto aggravato consumato, è stato riqualificato in delitto tentato dai giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata dalla Corte territoriale. Pacificamente, dunque, la pena edittale massima era pari ad anni quattro di reclusione: anni sei di reclusione, corrispondente alla pena edittale massima per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma n. 2 cod. pen., meno un terzo, corrispondente alla minima riduzione praticabile ai sensi dell'art. 56 cod. pen. in ragione del tentativo. Dunque, anche alla luce del testo dell'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., vigente all'epoca dei fatti e del giudizio di merito (prima, cioè, dell'intervento normativo operato dall'art. 1, comma 1 lett.

c) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che attribuisce rilievo non più al limite massimo di pena, bensì al minimo edittale), la pena massima era inferiore alla soglia di cinque anni oltre la quale non è applicabile la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello, a causa della citata svista, non ha considerato gli argomenti sviluppati nel motivo di appello, con i quali dovrà confrontarsi nel giudizio di rinvio.

5. Il reato contestato è divenuto procedibile a querela, a seguito della c.d. riforma Cartabia. L'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce infatti che all'articolo 624 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Dunque, il furto (consumato o tentato) aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. è oggi procedibile a querela. La condizione di procedibilità sussiste, essendo stata presentata querela in data 8.1.2018 dal titolare della farmacia in cui il furto è stato commesso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di app